Sentenza n. 589/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione alle istanze del 12.12.2024 e del 03.01.2025, recanti la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sulle istanze di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio dell’INPS sulle istanze del 12 dicembre 2024 e del 3 gennaio 2025, con le quali aveva diffidato l’Istituto a ricalcolare il trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al beneficio, consistente nell’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, nonché la condanna dell’INPS alla rideterminazione e corresponsione della relativa indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere. Il giudizio, inizialmente trattato secondo il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a., era stato convertito al rito ordinario e fissato per la trattazione di merito. Nelle more, tuttavia, l’INPS aveva riconosciuto, liquidato e pagato il beneficio richiesto, depositando già il 3 novembre 2025 la ricevuta di accredito del bonifico in favore del ricorrente. Poiché la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta, non residuava interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato, in ragione del tempestivo adempimento dell’Istituto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990
sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio previdenziale richiesto, consistente nell’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso era stato inizialmente trattato secondo il rito speciale relativo all’azione avverso il silenzio, poi convertito al rito ordinario per la trattazione del merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere e rende improcedibile il ricorso, non residuando un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Quando l’amministrazione, nelle more del giudizio avverso il silenzio, riconosce, liquida e corrisponde integralmente la prestazione richiesta, il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.
- L’adempimento tempestivo dell’amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso del contributo unificato quando disposto dal giudice.
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