Cassazione Penale, Sentenza n. 32453/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza del Tribunale di Lecce per mancata e carente motivazione in ordine alla riferibilità al ricorrente dei fatti contestati nel 2019 (in particolare l'accertamento del 12/09/2019 in località Fiumi, comune di Andrano). La difesa osservava che non vi sono elementi fattuali che dimostrino la presenza o l'attività professionale dell'imputato nei luoghi nell'anno 2019: il suo intervento documentato risultava limitato al 2020, con la presentazione di una C.I.L.A. il 05/06/2020 e la comunicazione di fine lavori del 10/07/2020, mentre gli atti di polizia giudiziaria del 2019 (18/09/2019 e 19/11/2019) non lo coinvolgevano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati ascritti all'imputato e commessi il 12/09/2019, pronunciando l'annullamento per non avere commesso il fatto. Per le ulteriori risultanze relative alle opere accertate nel 2020 (presentazione della C.I.L.A. e comunicazione di fine lavori, presenza di solarium, passerelle, scalinata e chiosco non conformi al titolo edilizio del 2006 e riscontrate nei controlli del 15/07/2020), la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per gli eventuali provvedimenti di competenza. In sintesi: annullamento parziale (solo per il fatto del 12/09/2019) e trasmissione degli atti per il resto.
Norme richiamate
Codice Penale - artt. 81 comma 2 e 110
Usate per configurare il vincolo della continuazione fra le condotte e la partecipazione (concorso) dell'imputato nell'ambito delle condotte contestate
Codice della Navigazione - artt. 54 e 1161
Richiamate nel capo A come titolo di reato connesso a condotte compiute in area marittima / litoranea; impiegate per qualificare penalmente le opere realizzate sulla costa
Codice Penale - artt. 110, 734 e 61 n. 2
Richiamati nel capo B: art.110 per il concorso di persone; art.734 in relazione alle opere (natura integrativa dell'addebito) e art.61 n.2 per l'aggravante o circostanza rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, così come evincibile dagli addebiti formulati
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
Atto amministrativo presentato dal professionista il 05/06/2020 e menzionato nella motivazione come prova dell'intervento tecnico nel 2020 (spiegazione tecnica per riposizionamento solarium e pedane per esigenze di distanziamento pandemico), utilizzato dalla Corte per distinguere le contestazioni riferite al 2019 da quelle riferite al 2020
Massime di principio
- La motivazione della sentenza penale deve contenere elementi specifici che colleghino l'imputato ai fatti e alle date indicate nell'imputazione: in assenza di tali collegamenti oggettivi la condanna relativa a quella data può essere annullata per non aver commesso il fatto.
- Quando gli atti di polizia giudiziaria non menzionano o non coinvolgono il soggetto imputato in relazione a un accertamento datato, la sua responsabilità per quel fatto non può essere semplicemente desunta da altre risultanze che si riferiscono a date diverse.
- La presentazione di titoli amministrativi (es. C.I.L.A.) e documentazione tecnica può essere valutata come prova di interventi successivi e giustificazioni tecniche; tuttavia non sostituisce elementi probatori che attestino la presenza o l'operato del tecnico nella data contestata.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando constata l'assenza totale di prova della responsabilità per il fatto contestato in una specifica data; per le altre attività o profili fattuali può disporre la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori accertamenti o iniziative.
- Per i difensori è essenziale contestare con precisione la temporalità e la provenienza degli atti probatori (verbali di p.g., accertamenti) per dimostrare la mancata riferibilità degli addebiti al proprio assistito.
- Nelle ipotesi che riguardano professionisti tecnici e opere edilizie, la distinzione tra il titolo edilizio esistente e le opere effettivamente realizzate è centrale: la discrepanza deve essere documentata per fondare una responsabilità penale.
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