Cassazione Civile, Ordinanza n. 25183/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore di un cittadino non comunitario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio relativo all’impugnazione di un provvedimento di espulsione, ha chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendola tardiva e applicando la prescrizione presuntiva. Il Tribunale, pur escludendo la prescrizione presuntiva per i crediti verso lo Stato, ha comunque negato la liquidazione ritenendo non documentata l’istanza di ammissione al patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine e quindi non verificabile la sussistenza delle condizioni per il beneficio. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998 e degli artt. 78, 136 e 142 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che, nei giudizi di opposizione all’espulsione dello straniero, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege e non richiede una autonoma istanza al Consiglio dell’Ordine; dunque la mancanza di tale domanda non poteva impedire la liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per lo straniero che impugna un provvedimento di espulsione, la legge prevede l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato; tale disciplina, già prevista dal D.Lgs. n. 286/1998 e confermata dal D.P.R. n. 115/2002 e dal D.Lgs. n. 150/2011, rende non necessaria una specifica istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine. Poiché dagli atti risultava comunque un’espressa ammissione al beneficio, il diniego del Tribunale era erroneo. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 D.Lgs. n. 286/1998
prevede l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero che si oppone al provvedimento di espulsione.
art. 14 D.Lgs. n. 286/1998
concorre a fondare il regime di ammissione ex lege al patrocinio nelle controversie relative all’espulsione dello straniero.
art. 78 D.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma processuale in tema di patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di autonoma istanza nel caso di ammissione automatica.
art. 136 D.P.R. n. 115/2002
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne svolge una autonoma interpretazione, ma lo include nel quadro normativo del patrocinio.
art. 142 D.P.R. n. 115/2002
conferma la disciplina dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero nei giudizi di opposizione all’espulsione.
art. 18 D.Lgs. n. 150/2011
ribadisce l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie di opposizione al provvedimento di espulsione.
Corte cost. n. 439/2004
richiamata per affermare la conformità a Costituzione dell’ammissione automatica al patrocinio per lo straniero che si oppone all’espulsione.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a un provvedimento di espulsione dello straniero non comunitario, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege e non richiede una autonoma istanza al Consiglio dell’Ordine.
- Quando la legge prevede l’ammissione automatica al patrocinio, il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi non può essere negato per la sola mancanza di una domanda formale di ammissione.
- In presenza di un’espressa ammissione al beneficio risultante dagli atti, il giudice non può subordinare la liquidazione del compenso a requisiti procedurali non richiesti dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale del patrocinio nelle controversie di espulsione prevale sul rilievo di tardività o su presupposti incompatibili con l’ammissione ex lege.
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