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Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda, deduceva di avere maturato oltre 35 anni di servizio utile e più di 55 anni di età. L’INPS aveva liquidato il TFS senza computare i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo avere chiesto via PEC la rideterminazione del trattamento, senza ricevere risposta, ha domandato l’accertamento del diritto alla maggiore liquidazione, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS eccepiva la decadenza per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti; contestava l’estensione del beneficio al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda; sosteneva che l’interpretazione favorevole fosse incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.; eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del credito.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico, avente natura retributiva e distinta dalla controversia pensionistica devoluta alla Corte dei conti. Ha accolto il ricorso, escludendo la decadenza: il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, e la disciplina non condiziona il beneficio alla presentazione della domanda entro quell’anno. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia, anche militari, collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; ha inoltre escluso che l’abrogazione della norma novellante faccia rivivere la precedente disposizione che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso. Ha respinto la censura di incostituzionalità, ritenendo che l’interpretazione discenda dal contenuto e dal contesto normativo e che non siano stati dedotti argomenti sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale ha effetto interruttivo e, nel caso concreto, la prescrizione non era maturata, anche considerando la messa in mora via PEC. Ha quindi accertato il diritto alla rideterminazione del TFS e al pagamento della differenza, oltre interessi legali, negando invece il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. INPS condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Tale affermazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa tanto del Consiglio di Stato, quanto dei Tribunali Amministrativi Regionali.

    La giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; il TFS è qualificato come trattamento di natura retributiva, distinto dal trattamento pensionistico.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987

    Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

    Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale e non esclude il beneficio dei sei scatti se la domanda è presentata successivamente. Il beneficio spetta, ai fini del TFS, al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

    La prescrizione quinquennale del credito di TFS decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.

    La disciplina dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del TFS stabilito dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

    Il richiamo all’art. 6-bis contenuto nel codice dell’ordinamento militare conferma, per le forze di polizia militari, la perdurante applicazione della disciplina dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è consentito il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile non è decadenziale: regola la decorrenza del collocamento a riposo, senza precludere la successiva presentazione della domanda né il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS.
  • I sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sono computabili nel TFS del personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, collocato a riposo a domanda, quando ricorrano i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • L’abrogazione della disposizione che ha sostituito una norma non determina, di per sé, la reviviscenza della versione normativa anteriore; la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e inequivocabile.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del credito relativo al TFS decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale, quale riconoscimento del debito, interrompe la prescrizione.
  • Per il TFS dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è ammesso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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