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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36723/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159). Il ricorrente deduceva la nullità della prosecuzione del giudizio in appello per presunta revoca del precedente difensore di fiducia (avv. Francesco Sabatino) e nomina di un nuovo difensore (avv. Salvatore Sorbilli), il quale non sarebbe stato notificato del decreto di citazione a giudizio; secondo il ricorrente la presenza in aula del difensore revocato non avrebbe potuto sanare tale nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del principio di autosufficienza e per genericità: il ricorrente non ha prodotto né trascritto gli atti da cui risultasse la revoca e la nuova nomina riferite al corretto ufficio (mancanza di prova documentale, difformità tra Sezione indicata nella revoca e quella che aveva trattato il procedimento, e pec dell'avvocato senza indicazione del numero di procedimento). Per tali ragioni la doglianza è stata ritenuta meramente assertiva e non documentata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sulle nullità processuali invocate dal ricorrente; la Corte ha rilevato che l'eccezione di nullità non è stata adeguatamente documentata.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Ulteriore norma sulle nullità rilevanti d'ufficio; la Corte ha comunque valutato che il motivo era generico e privo di atti probatori.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Cassazione per liquidare la sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (Schippo, Rv. 270071)

    Principio consolidato sul requisito di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione (obbligo di allegare o trascrivere gli atti da cui emerge la doglianza).

  • Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e nella determinazione dell'ammenda; qui non sussistono elementi che escludano la sanzione.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: vanno integralmente trascritti o allegati gli atti dai quali si desume il vizio denunciato; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • Le eccezioni di nullità relative alla difesa (revoca e nomina di difensore) richiedono prova documentale del deposito e dell'indirizzamento dell'atto alla corretta sezione/ufficio; la mera affermazione non basta.
  • La presenza in aula del precedente difensore revocato non è automaticamente idonea a sanare una nullità se il ricorrente dimostra (con atti) che il nuovo difensore non è stato regolarmente nominato/avvisato e viceversa: la documentazione decide sulla sanabilità.
  • Negli atti e nelle comunicazioni (pec, note di cancelleria) è fondamentale indicare il numero di procedimento e l'ufficio destinatario; l'assenza di tali elementi può rendere inidonea la prova della nomina o della revoca.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto formale rilevante, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e una somma a titolo di ammenda; è quindi essenziale curare la completezza documentale prima di proporre cassazione.
  • Per contestare efficacemente la regolarità della rappresentanza tecnica in sede di impugnazione è opportuno conservare e allegare le ricevute di deposito, le pec indirizzate al corretto ufficio e ogni documento che dimostri tempi e destinatari della revoca/nomina.

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