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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 14 giugno 2024, notificata in data 15 giugno 2024, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ordinato ai ricorrenti “1) di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni e alla demolizione delle opere abusive consistenti in: unità immobiliare posizionata al secondo piano e ripristino dello stato dei luoghi come autorizzati nella L.E. 45/1970 del fabbricato distinto in catasto al Foglio 39 mapp. 2451; 2) al trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, avendo cura di trasmettere a lavori ultimati, le bolle di smaltimento dei rifiuti da demolizione; 3) di provvedere a dare comunicazione scritta allo scrivente Ufficio, entro giorni 5 (cinque) dal completamento dei lavori di demolizione e ripristino, al fine di poter effettuare il necessario sopralluogo di verifica”, riguardante l’immobile ubicato in -OMISSIS- via -OMISSIS-, n.c.e.u. foglio 39, mappale 2451; - del verbale di accertamento sullo stato dei luoghi effettuato in data 26 febbraio 2024 e in data 17 maggio 2024 dal Comando della Polizia locale, congiuntamente con il Responsabile del Settore edilizia e urbanistica; - di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.

Giustizia amministrativa202400763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di un'unità immobiliare realizzata al secondo piano e del lastrico solare, nonché verbali di accertamento dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa al secondo piano e al lastrico solare di un fabbricato assentito con licenza edilizia del 1970. Hanno dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione sull'interesse pubblico, lesione dell'affidamento derivante dal tempo trascorso, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione; violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, per l'individuazione generica dei destinatari dell'ordine e per l'erronea indicazione dei soggetti obbligati; violazione dell'art. 8 CEDU, per il mancato bilanciamento con il diritto al rispetto della casa familiare e delle condizioni di vita dei ricorrenti; violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, assumendo che l'intervento costituisse una parziale difformità dal titolo, con conseguente applicabilità della fiscalizzazione dell'abuso. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un asserito controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare l'eccezione processuale del Comune, applicando il principio della ragione più liquida. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce esercizio di un potere vincolato e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, essendo sufficiente il richiamo al carattere abusivo dell'intervento. Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non producono una sanatoria automatica né fanno sorgere, di regola, un legittimo affidamento; inoltre, nel caso concreto, non era documentata l'epoca di realizzazione dell'abuso e il Comune risultava averne avuto conoscenza solo nel 2023. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordinanza individuava espressamente i destinatari, comprendendo gli eredi e gli altri soggetti riconducibili alle unità catastali, e perché l'ordine di demolizione può essere rivolto all'attuale proprietario o a chi abbia la disponibilità materiale dell'immobile, anche senza certezza sulla sua responsabilità storica nella realizzazione dell'abuso. Il terzo motivo è stato respinto: le condizioni personali e familiari e le esigenze di proporzionalità non incidono, in linea generale, sulla legittimità dell'ordine, ma possono rilevare nella fase esecutiva, imponendo eventuali cautele solo ove siano provate condizioni fisiche e materiali gravemente compromesse. Il quarto motivo è stato respinto perché il secondo piano e il lastrico solare non erano previsti dal titolo edilizio e costituivano volumi nuovi e autonomi, con divergenze quantitative e qualitative significative, integrando una mancanza sostanziale del permesso e non una mera parziale difformità. In ogni caso, la fiscalizzazione dell'abuso, ove astrattamente applicabile, rileverebbe nella fase esecutiva e non inciderebbe sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza di demolizione non necessita, oltre all'indicazione dell'abuso accertato, di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità edilizia, quando esercita un potere repressivo vincolato.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (…) ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione

    L'ordine può essere rivolto al proprietario attuale e a chi abbia la disponibilità materiale dell'immobile, anche se non sia identificato come autore materiale dell'abuso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione (...) della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire

    La disciplina della fiscalizzazione riguarda la parziale difformità e, comunque, opera nella fase esecutiva; non rende illegittima l'ordinanza di demolizione.

  • art. 8 CEDU

    diritto al rispetto della casa familiare

    Le condizioni di vita e familiari non impediscono di per sé l'adozione dell'ordine di demolizione; possono assumere rilievo nella fase esecutiva, ai fini dell'adozione di cautele proporzionate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della pronuncia.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce espressione di un potere repressivo vincolato e, una volta accertata l'abusività dell'opera, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non determinano né la sanatoria automatica dell'abuso edilizio né, di regola, la perdita del potere repressivo; l'eventuale rilievo dell'affidamento richiede comunque la prova di una prolungata inerzia successiva alla conoscenza dell'abuso da parte dell'amministrazione.
  • L'ordine di demolizione può essere rivolto all'attuale proprietario e a chi abbia la disponibilità materiale dell'immobile, poiché ha natura ripristinatoria e reale e mira a rimuovere una situazione obiettivamente antigiuridica, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità storica nella realizzazione dell'abuso.
  • Le condizioni personali, familiari e abitative del destinatario non incidono, di regola, sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ma possono rilevare nella fase esecutiva per l'adozione di cautele proporzionate, ove siano comprovate condizioni fisiche e materiali gravemente compromesse.
  • La realizzazione di un intero piano e di un lastrico solare non previsti dal titolo edilizio, con creazione di volumi nuovi e autonomi e significativo incremento della volumetria, integra una mancanza sostanziale del permesso e non una mera parziale difformità; in ogni caso, la fiscalizzazione dell'abuso opera nella fase esecutiva e non incide sulla validità dell'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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