Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira a censurare la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa contro la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari (13/12/2021) per reati connessi a false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000 e art.483 c.p.). La difesa ha dedotto tre motivi principali: (1) violazione della normativa sull'ammissibilità dell'appello (art.581 e art.591 c.p.p.), sostenendo che l'atto di appello, proposto prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs.150/2022, era sufficientemente specifico e doveva essere valutato con minor rigore e in favore dell'impugnazione; (2) eccesso di potere della Corte territoriale che ha valutato la qualità e la fondatezza dei motivi (cioè il merito) invece di limitarsi al controllo formale sulla specificità, giudicando implicitamente le argomentazioni difensive; (3) vizi di motivazione riguardo ai motivi aggiunti, che avrebbero approfondito censure già proposte e non introdotto doglianze nuove. In particolare la difesa aveva contestato: l'assorbimento del reato in fattispecie alternative, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e dell'elemento oggettivo, la valutazione del trattamento sanzionatorio (richiesta di bilanciamento delle attenuanti e rideterminazione della pena ai sensi degli artt.69 e 133 c.p.) e la mancata applicazione dell'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la Corte d'appello non ha correttamente applicato i principi di diritto sulla specificità dell'appello: ha sostanzialmente valutato la fondatezza delle argomentazioni anziché limitarsi al controllo formale richiesto dagli artt.581 e 591 c.p.p. La Suprema Corte ha ricostruito i contenuti dei motivi di appello (assorbimento del reato, assenza dell'elemento psicologico e oggettivo, valutazioni sanzionatorie, richiesto art.131-bis) e ha concluso che essi erano sufficientemente specifici, anche alla luce della scarsità della motivazione del Tribunale che non avrebbe imposto una più ampia articolazione dell'impugnazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio
Norme richiamate
D.P.R. 445/2000, art. 76
Norma sostanziale collegata al reato di false attestazioni; citata come fatto-reato oggetto del processo
Codice penale, art. 483
Norma penale relativa alla falsità ideologica in atti pubblici/privati: indicata quale fattispecie di reato contestata all'imputata
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Stabilisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità; la Corte ha ricordato il principio che la specificità è richiesta ma proporzionale alla motivazione del primo grado
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Disposizione collegata ai controlli sulla specificità dell'impugnazione; citata nel quadro delle cause di inammissibilità
D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)
Richiamato per segnalare le modifiche all'art.581 (introduzione del comma 1-bis) e per sostenere che l'atto d'appello era stato proposto nella vigenza della disciplina previgente, con conseguente applicazione del principio favor impugnationis
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato nella sistemazione normativa per sottolineare che l'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione di primo grado
Codice di procedura penale, art. 591, comma 2
Citato nella parte che distingue il controllo di inammissibilità dall'accertamento di manifesta infondatezza, che non compete al giudice dell'appello
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiamato per evidenziare la differenza tra sindacato di ammissibilità in appello e controllo in cassazione o in sede civile; la Corte sottolinea i limiti del controllo di merito in sede di ammissibilità
Codice penale, art. 69
Norma sulle circostanze attenuanti: richiamata nella valutazione sull'opportunità di bilanciamento attenuante/pena in sede di appello
Codice penale, art. 133
Norma sulla determinazione della pena: invocata per sostenere la richiesta di rideterminazione della pena entro limiti più favorevoli
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulle misure alternative alla detenzione (es. sospensione condizionale o misure premiali): la difesa aveva invocato la sua applicazione e la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione fosse stata adeguatamente sollevata
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello per aspecificità richiede la mancanza di argomentazione sia intrinseca (assenza di qualificazione delle censure) sia estrinseca (assenza di confronto con il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato); non è sufficiente che il giudice di merito ritenga i motivi infondati
- Il giudice dell'appello non può valutare la manifesta infondatezza dei motivi in sede di esame dell'ammissibilità: il controllo deve essere formale e limitato alla specificità richiesta dagli artt.581 e 591 c.p.p.
- La specificità richiesta all'appellante è proporzionale alla specificità della motivazione del primo grado: se la motivazione di primo grado è sintetica, non è richiesto che l'appello fornisca analitiche dissertazioni, ma deve comunque indicare con precisione i punti contestati e le ragioni essenziali della censura
- Motivi aggiunti che sviluppano o approfondiscono censure già proposte non costituiscono in sé motivo di inammissibilità se collegati e rilevanti rispetto alle doglianze originarie
- In presenza di una disciplina antecedente a modifiche legislative (es. D.Lgs.150/2022), il giudizio di ammissibilità deve tener conto della normativa vigente al momento del deposito dell'impugnazione e, in caso di dubbi, applicare il principio favor impugnationis
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