Cassazione Penale, Sentenza n. 13069/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2007 (divenuto definitivo il 18 maggio 2012) relativo al complesso aziendale dell'impresa individuale del ricorrente e a un immobile in viale Michelangelo n. 229 a Palermo. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/illogicità di motivazione per l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal padre, Vittorio Landolina, e di una consulenza di parte del 10 settembre 2024, dalla quale si dedurrebbe che la somma di L. 450.000.000 proveniva da un dossier titoli in suo possesso nel 1994 e rappresentava risparmi trasferiti da altri titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 2648/2025) secondo cui la revoca della confisca di prevenzione non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento che non siano stati dedotti in tale sede, salvo cause di forza maggiore. La Corte territoriale aveva infatti accertato che l'elemento relativo agli aiuti finanziari del padre era già stato dedotto in primo grado e oggetto di approfondimento peritale, e che la consulenza di parte non aveva apportato nuovi elementi patrimoniali o criteri contabili novativi idonei a integrare la nozione di "novità" richiesta per la revoca.
Norme richiamate
art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma che disciplina la revoca della confisca di prevenzione; interpretata in combinato con la giurisprudenza nel senso che la revoca è ammessa solo se fondata su elementi nuovi, non conoscibili o non dedotti nel corso del procedimento originario, salvo cause di forza maggiore.
Sezioni Unite, sentenza n. 2648 del 10/07/2025
"la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore"
Principio giurisprudenziale vincolante: per ottenere la revoca occorrono prove effettivamente "nuove" rispetto a quelle disponibili nel procedimento di prevenzione, oppure la sussistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito la deduzione di tali elementi.
Sez. 5, sentenza n. 28460 del 14/07/2025
Richiama il criterio secondo cui la mera critica o rielaborazione della perizia già svolta non integra, di per sé, un elemento di novità patrimoniale idoneo a giustificare la revoca della confisca.
Massime di principio
- La domanda di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 può avere successo solo se basata su elementi 'nuovi' effettivamente sopravvenuti o non conoscibili all'epoca del procedimento originario; elementi preesistenti e non dedotti sono inammissibili salvo forza maggiore.
- Dichiarazioni di terzi (es. familiari) o consulenze che semplicemente riformulano o criticano la perizia già acquisita non sono sufficienti per dimostrare la novità necessaria alla revoca.
- Chi chiede la revoca deve documentare con prove concrete e datate l'effettiva origine lecita di somme/beni e dimostrare che tali elementi non erano conoscibili o deducibili durante il procedimento di prevenzione, ovvero che esisteva un impedimento obiettivo (forza maggiore).
- È essenziale sollevare e documentare tempestivamente le eccezioni difensive nel corso del procedimento di prevenzione; la mancata deduzione priva poi di efficacia probatoria gli stessi elementi nelle fasi successive.
- Per aumentare le probabilità di successo è utile procurare perizie tecniche che introducano nuovi elementi patrimoniali, documentazione esterna non disponibile precedentemente e riscontri temporali che attestino l'impossibilità di produrre tali elementi in precedenza.
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