Cassazione Penale, Sentenza n. 37499/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione a decreto penale inviandola tramite posta elettronica certificata ma il documento non era sottoscritto con firma digitale: si trattava di atto firmato manualmente, scansionato e trasmesso telematicamente. La ricorrente deduceva l'assenza di dubbi sulla provenienza e paternità dell'atto e quindi la validità dell'opposizione nonostante la mancanza della sottoscrizione digitale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. con legge n. 176/2020) che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa da PEC se priva di sottoscrizione digitale del difensore, richiamando il comma 6-bis che richiede che l'atto informatico sia sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La Corte ha affermato che la sottoscrizione digitale è prescrizione legislativa a pena di inammissibilità e non è soggetta a sanatoria; ha richiamato precedenti giurisprudenziali analoghi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore"
La norma dispone espressamente l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa da PEC se priva di sottoscrizione digitale del difensore; perciò la mancanza della firma digitale è vizio insanabile a pena di inammissibilità.
d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 24 comma 6-bis
"l'atto in forma di documento informatico" sia "sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"
Richiama le modalità tecnico-formali per la sottoscrizione digitale degli atti informatici; la conformità alle modalità indicate dal Direttore generale è necessaria per la validità dell'atto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021; Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022)
citazioni di precedenti di legittimità richiamati nella sentenza
I precedenti confermano il principio che la trasmissione via PEC senza sottoscrizione digitale è insufficiente e comporta l'inammissibilità dell'atto nelle fattispecie disciplinate dalle norme emergenziali richiamate.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto penale trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore: la firma digitale è requisito formale essenziale e la sua mancanza rende l'atto inammissibile.
- La scansione di un documento firmato manualmente e l'invio telematico non sostituiscono la firma digitale e non sanano la carenza formale richiesta dalla norma.
- Non è ammessa una sanatoria per la mancata sottoscrizione digitale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 24 d.l. 137/2020: il rispetto delle modalità tecniche previste dal Direttore generale è necessario.
- Prima di inviare impugnazioni via PEC occorre verificare la sottoscrizione digitale e la conformità alle modalità tecniche previste; in caso di dubbi utilizzare strumenti che garantiscano la firma digitale o presentare l'atto con modalità alternative ammesse e nei termini previsti.
- Se il termine per l'impugnazione è ormai decorso a causa della mancata firma digitale, l'atto rischia l'inammissibilità e possibili sanzioni economiche; valutare tempestivamente consulenza tecnica e procedurale per eventuali rimedi o azioni alternative.
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