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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33747/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche le censure e non ravvisando né una motivazione carente o macroscopicamente illogica né un'inesatta applicazione della legge penale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Sassari, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, per il reato di furto in abitazione o con strappo di cui all'art. 624-bis c.p., consistito nella sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa. Con un unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che fosse stata dimostrata l'effettiva utilizzazione del telefono cellulare dopo l'impossessamento e sostenendo, in sostanza, che la condanna fosse fondata su elementi probatori insufficienti. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche, dirette a ottenere una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove senza indicare specifici travisamenti, e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che, secondo la Corte territoriale, la finalità concreta dell'azione era irrilevante e che il fine di profitto richiesto dal furto può consistere anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico, inclusi dispetto, ritorsione o vendetta.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La norma è stata applicata alla sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa.

  • art. 624 c.p.

    La Corte richiama il furto e il relativo dolo specifico, precisando che il fine di profitto non richiede necessariamente la volontà di conseguire un'utilità patrimoniale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ritenuti non adeguatamente dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a sollecitare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti di prova senza indicare specifici travisamenti o vizi motivazionali rilevanti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito quando la motivazione non presenti carenze o illogicità di macroscopica evidenza.
  • Nel delitto di furto, il fine di profitto non richiede necessariamente la volontà di ricavare un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, potendo consistere anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico o in finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
  • Ai fini della configurabilità del furto, la finalità concreta ulteriore perseguita dall'autore con la sottrazione del bene è irrilevante quando sussista il dolo specifico costituito dal fine di profitto inteso in senso ampio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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