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Ordinanza

Ordinanza n. 2787/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del 28 gennaio 2026, nella parte relativa alla promozione delle controinteressate e alla mancata promozione della ricorrente, nonché gli eventuali atti di recepimento, graduatorie e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha ritenuto meritevoli di promozione a Primo Dirigente Tecnico Psicologo le controinteressate, omettendo di promuovere la ricorrente. Sono stati contestati anche gli eventuali atti di recepimento e approvazione, le graduatorie, gli elenchi e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi criteri interni, schede e giudizi, note istruttorie, rapporti informativi, proposte e pareri, con riserva di motivi aggiunti dopo l’ostensione integrale degli atti. Dal testo emerge che le doglianze miravano a mettere in discussione le valutazioni amministrative compiute nell’ambito della procedura di promozione, prospettandone l’irragionevolezza e l’illogicità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato, un’adeguata confutazione delle valutazioni dell’amministrazione, tale da evidenziare una manifesta irragionevolezza o illogicità. Gli ulteriori approfondimenti sono stati riservati alla fase di merito. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora le doglianze risultassero fondate nel giudizio di merito, le aspettative della ricorrente potrebbero essere tutelate mediante una ricostruzione della carriera ora per allora; tale considerazione ha escluso la necessità della sospensione immediata degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato e a un sommario esame, la sussistenza di profili sufficienti a giustificare la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nelle procedure di promozione del personale pubblico, la tutela cautelare non può essere accordata quando, a un sommario esame, le valutazioni dell’amministrazione non risultino adeguatamente confutate mediante elementi idonei a evidenziarne la manifesta irragionevolezza o illogicità.
  • Quando l’eventuale fondatezza delle doglianze possa essere adeguatamente soddisfatta nel merito mediante la ricostruzione della carriera ora per allora, tale rimedio può escludere la necessità della sospensione cautelare immediata degli atti di promozione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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