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Sentenza

Sentenza n. 5143/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8518/2024 del 10 dicembre 2024 emessa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali.

Giustizia amministrativa202505355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto la rinuncia regolare ed efficace ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si era costituito; la costituzione della difesa erariale per conto del Ministero della Giustizia, estraneo alla controversia, non poteva rilevare ai fini della regolazione delle spese.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali, della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8518/2024

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8518/2024, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente al pagamento delle spese processuali. All'udienza camerale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando regolare ed efficace, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio estinto.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se resa in forma regolare ed efficace ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., determina l'estinzione del giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la costituzione di un'amministrazione diversa da quella intimata non produce effetti nel giudizio e non consente di porre le spese a carico dell'amministrazione intimata non costituita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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