Cassazione Civile, Ordinanza n. 25693/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione in materia IVA relativo all'anno 1995, concernente un compendio immobiliare: da un lato l'Ufficio aveva recuperato l'imposta indebitamente detratta per una pretesa operazione di acquisto ritenuta inesistente; dall'altro aveva recuperato maggiore imposta sull'operazione di vendita del medesimo complesso, assoggettata ad aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria. Dopo un primo contenzioso definito con sentenza passata in giudicato, la curatela fallimentare aveva proposto revocazione per il rinvenimento di una nota di credito che avrebbe annullato la vendita e fatto venir meno l'IVA dovuta. Nei gradi di merito la revocazione era stata accolta e la sentenza rescindente revocata; l'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, versando quanto dovuto. La difesa erariale ha dato atto dell'esito regolare della definizione e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata per la controversia fiscale oggetto del giudizio e che il relativo procedimento si era concluso con esito regolare, mediante pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha rilevato che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto dalla legge e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine finale previsto. Ne ha tratto la conseguenza che la causa estintiva si era perfezionata e ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non è stata applicata la sanzione del doppio contributo unificato perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 65 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"
è richiamato come base normativa del ricorso per revocazione fondato sul rinvenimento di un documento presso terzi.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020"; "in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto"
la definizione agevolata, se perfezionata senza diniego tempestivo e senza istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del 'doppio' del contributo unificato"
il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020"
l'assenza di diniego tempestivo è elemento rilevante per il consolidarsi degli effetti della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto"
la mancata istanza di trattazione entro il termine comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, in pendenza di giudizio tributario, la controversia viene definita mediante una procedura di definizione agevolata perfezionata con il pagamento integrale dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per definizione agevolata richiede la verifica dell'assenza di un diniego notificato nei termini di legge e della mancata istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale.
- La sopravvenuta definizione della lite dopo la proposizione del ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- Il giudizio di cassazione può essere definito senza esame dei motivi di ricorso quando intervenga una causa estintiva del rapporto processuale rilevabile dagli atti.
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