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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26063/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato di sottrazione di merce in concorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insussistenza o invalidità della querela, sostenendosi che non fosse stata validamente proposta; 2) la qualificazione del fatto come tentato anziché consumato; 3) il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il primo motivo è infondato/indeducibile perché la querela risultava presentata dal responsabile del punto vendita, soggetto legittimato a proporla. Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili perché ripetono pedissequamente questioni già devolute in appello e già disattese, senza svolgere una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma. La Corte richiama il principio secondo cui la querela proposta dal responsabile del punto vendita è validamente presentata, e ribadisce che il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare le doglianze già respinte in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 110, 112 n. 4, 624, 99 cod. pen.

    La decisione prende atto della condanna per il reato contestato in concorso e con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 c.p. e la recidiva ex art. 99 c.p., senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica di merito.

  • art. 624 c.p.

    È il titolo di reato per cui l'imputata è stata condannata e la cui sussistenza è stata confermata nei gradi di merito.

  • art. 99 c.p.

    Risulta richiamato nel capo di imputazione/decisione come aggravante di recidiva.

  • art. 112 n. 4 c.p.

    Risulta richiamato nel capo di imputazione/decisione come aggravante, in concorso di persone.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La querela per reati perseguibili a querela è validamente proposta anche dal responsabile del punto vendita, quando risulti soggetto legittimato a tutelare l'interesse leso.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che deduca una violazione di legge smentita dagli atti processuali, ove la doglianza si fondi su un presupposto fattuale non rispondente al contenuto degli atti.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le stesse censure già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, resta ferma la decisione di merito confermata in appello, salvo i profili accessori della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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