Sentenza del 07/08/2015 n. 16613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia, sostenendo che la proroga biennale dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 fosse applicabile anche quando, prima dell'entrata in vigore della legge, al contribuente fosse stato notificato un processo verbale di constatazione, senza che fosse ancora stato notificato l'avviso di accertamento. La contribuente sosteneva invece che la proroga operasse soltanto nei casi in cui fosse possibile accedere alle definizioni agevolate previste dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e che, pertanto, l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento per tardiva notifica dell'avviso relativo all'anno 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la proroga biennale anche quando il contribuente non abbia potuto o voluto avvalersi del condono, purché sussistesse astrattamente la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative e fosse stato notificato un processo verbale di constatazione prima dell'entrata in vigore della legge. La proroga è stata ritenuta finalizzata a tutelare l'Amministrazione dalle difficoltà operative connesse alle procedure di condono, non a sanzionare il contribuente. È stata quindi esclusa la decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente era risultata integralmente vittoriosa in appello e le relative questioni non erano state esaminate, essendo rimaste assorbite.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
La proroga biennale dei termini di accertamento opera, in assenza di deroghe contenute nella legge, anche quando il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni agevolative o non abbia potuto farlo.
La proroga di due anni dei termini per l'accertamento si applica anche al contribuente che non abbia presentato domanda di condono o che non abbia potuto accedervi, purché la possibilità di definizione fosse astrattamente configurabile. La norma tutela l'interesse dell'Amministrazione a completare regolarmente le attività di controllo e riscossione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8 e 9
Le disposizioni disciplinano diverse forme di definizione agevolata e costituiscono il contesto normativo cui si collega la proroga dei termini prevista dall'art. 10. La proroga non è limitata ai soli casi in cui il contribuente abbia effettivamente aderito al condono.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Stabilisce i termini ordinari entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento. Tali termini sono prorogati di due anni nei casi cui si applica l'art. 10 della legge n. 289/2002.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; l'Agenzia lo ha invocato per contestare l'interpretazione della disciplina sulla proroga dei termini.
Massime di principio
- La proroga dei termini di accertamento collegata a una disciplina di condono può operare anche se il contribuente non ha aderito al condono o non ha potuto aderirvi, salvo che la legge preveda espressamente limitazioni diverse.
- La notifica di un processo verbale di constatazione prima dell'entrata in vigore della normativa sul condono non esclude automaticamente la proroga, anche se l'avviso di accertamento non era ancora stato notificato.
- La ratio della proroga è garantire all'Amministrazione il tempo necessario per gestire gli adempimenti derivanti dal condono e non punire il contribuente che non vi aderisce.
- Quando una sentenza d'appello è integralmente favorevole a una parte, il suo ricorso incidentale condizionato è normalmente inammissibile per difetto di soccombenza; le questioni non esaminate possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà esaminare le ulteriori questioni, inclusi gli eventuali profili sostanziali dell'imposizione.
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