Sentenza n. 11153/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero del turismo prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024, “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 31 marzo 2026: - della graduatoria del 20 novembre 2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19 novembre 2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santa Caterina Impianti s.p.a. il 9 aprile 2026, previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del turismo prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025, n. 7 del 17 luglio 2025; - della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del RUP allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi per interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché gli atti della procedura successivamente ostesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi destinati agli interventi nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, ottenendo 45 punti e venendo collocata tra i soggetti utilmente in graduatoria ma non finanziati. Con il ricorso introduttivo aveva impugnato il decreto di approvazione della graduatoria senza articolare specifici motivi di illegittimità, riservandosi di dedurli dopo l’accesso alla documentazione della procedura. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, deducendo: violazione dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924; violazione dell’art. 13, comma 3, dell’avviso, dei principi di trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza; violazione dell’art. 13 dell’avviso, errata motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 13, comma 4, dell’avviso, omessa motivazione, difetto di istruttoria, trasparenza, arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza. La controinteressata ammessa al finanziamento aveva proposto ricorso incidentale, sostenendo vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e rivendicando un punteggio superiore. Le intervenienti ad opponendum avevano eccepito, tra l’altro, la genericità del ricorso introduttivo e la tardività dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., poiché privo dell’indicazione di motivi specifici, richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. Il ricorso era stato proposto “al buio”, in attesa dell’ostensione degli atti, e conteneva soltanto una generica domanda di annullamento, senza indicare la causa petendi né i vizi dell’atto. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto dedurre già nel ricorso introduttivo motivi almeno embrionali, successivamente specificabili o integrabili con motivi aggiunti: il decreto impugnato rendeva infatti conoscibili sia il ricorso al sorteggio per dirimere le parità di punteggio sia il punteggio attribuito alla domanda della ricorrente. L’inammissibilità del ricorso principale ha comportato l’inammissibilità dei motivi aggiunti propri, poiché essi possono soltanto ampliare la causa petendi di un’azione di annullamento validamente instaurata. In subordine, i motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività, non essendo state dedotte tempestivamente censure che erano già conoscibili dal decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata, volto esclusivamente a ottenere un punteggio maggiore e dipendente dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili gli interventi ad opponendum. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
comma 1, lett. d); comma 2
Il ricorso deve indicare specificamente i motivi su cui si fonda; la mancanza assoluta di motivi specifici determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l’avviso alle parti delle questioni rilevate d’ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione.
art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
La sua violazione è stata dedotta nei motivi aggiunti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per la preclusione derivante dall’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve contenere, già al momento della sua proposizione, motivi specifici e intelligibili, idonei a individuare i vizi dedotti, la causa petendi e il petitum sostanziale; non è sufficiente una generica impugnazione “al buio” con riserva di articolare le censure dopo l’accesso agli atti.
- La possibilità di integrare o specificare con motivi aggiunti le censure formulate nel ricorso non consente di omettere completamente i motivi nel ricorso introduttivo: sono ammissibili motivi aggiunti propri soltanto quando esista un’originaria azione di annullamento validamente instaurata.
- Quando il provvedimento impugnato rende già percepibili i profili di lesività e gli elementi essenziali della decisione amministrativa, il ricorrente deve dedurre tempestivamente le relative censure, anche in forma embrionale; l’eventuale successiva conoscenza degli atti procedimentali non legittima la proposizione tardiva di motivi che erano già conoscibili.
- L’inammissibilità del ricorso introduttivo si riflette sui motivi aggiunti propri, in ragione del loro carattere accessorio e dipendente rispetto all’azione originaria, precludendone l’esame nel merito.
- Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata per conseguire una migliore collocazione nella graduatoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile e il suo interesse dipende dall’eventuale accoglimento di quest’ultima.
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