Sentenza n. 5903/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del verbale della Commissione esaminatrice presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale nominata, ai sensi dell’ art. 5 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 25 febbraio 2022, recante il Bando del Concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco recante giudizio di “PROVA NON SUPERATA” relativo alle prove motorio attitudinali ai sensi dell’ artt. 8 e dell’Allegato A del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022, mai notificato al ricorrente e che ne ha avuto conoscenza, in data 22 novembre 2022, tramite accesso alla area riservata alla sua posizione personale nel portale del concorso www.vigilfuoco.it e tramite presa visione degli elenchi dei candidati che avevano superato o no le prove concorsuali fino ad allora espletate che sono stati affissi nei locali dove si svolge il concorso; - del provvedimento di esclusione dal concorso non ancora conosciuto; - di tutti gli atti agli stessi presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, che in ogni caso siano lesivi dell’interesse del ricorrente ad una corretta valutazione e partecipazione alla suindicata procedura concorsuale; e per il riconoscimento in capo all’odierno ricorrente del diritto ad essere riammesso all’attività di selezione di cui al concorso citato e, in particolare del diritto di essere ammesso alla ripetizione delle prove motorio-attitudinali di cui all’art. 8 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022 e di cui all’Allegato A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di prova non superata nelle prove motorio-attitudinali e conseguente esclusione dal concorso pubblico per 300 posti di vigile del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio della commissione esaminatrice che aveva dichiarato non superate le prove motorio-attitudinali del concorso per vigile del fuoco, nonché il conseguente provvedimento di esclusione e gli atti presupposti e connessi, chiedendo la riammissione alla procedura e la ripetizione delle prove. Il ricorso contestava l’illegittimità dell’esclusione sotto diversi profili, tra cui il rilievo attribuito alle avverse condizioni meteorologiche verificatesi il 22 novembre 2022. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare, il TAR aveva respinto l’istanza ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris: il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi previsti determinava l’inidoneità e le condizioni di pioggia e vento dedotte dal ricorrente non risultavano tali da porre i candidati in una situazione di svantaggio, essendo altri trenta candidati sottoposti alla prova nella medesima giornata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente, resa prima dell’udienza e confermata in udienza, di non avere più interesse alla decisione nel merito perché nel frattempo aveva trovato un’altra occupazione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione personale del ricorrente circa l’interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia e della mancata opposizione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 5 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022
Disciplina la nomina della commissione esaminatrice del concorso.
art. 8 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022
Disciplina le prove motorio-attitudinali del concorso, il cui mancato superamento ha determinato l’esclusione del candidato.
Allegato A al decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022
Individua gli esercizi e le modalità delle prove motorio-attitudinali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla valutazione personale del ricorrente circa la persistenza dell’interesse ad agire.
- Nelle controversie concorsuali, il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi previsti dalla lex specialis può determinare l’inidoneità e l’esclusione, secondo quanto ritenuto dal giudice nella fase cautelare.
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