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Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 28 luglio 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale sono stati accolti il ricorso principale e il ricorso con motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia del 28 luglio 2023 che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio e il diniego dell’istanza di voltura del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR con un unico motivo di error in iudicando, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 67, lett. f), d.lgs. 159/2011, in relazione all’art. 53, lett. d), l. 190/2012, e manifesta illogicità. Il diniego riguardava un’istanza di condono ai sensi della l. 47/1985 per un manufatto di 736,89 mc e 201,91 mq, destinato a uso industriale o artigianale e funzionale a uno stabilimento di produzione di conglomerato cementizio. L’istanza era stata presentata da una persona destinataria di interdittiva antimafia; il Comune aveva inoltre respinto la richiesta di voltura a favore dei proprietari e titolari di diritti reali e, con successivo atto, integrato la motivazione richiamando le interdittive adottate anche nei loro confronti. L’appellante sosteneva che il titolo in sanatoria, essendo presupposto per l’esercizio di un’attività imprenditoriale in un settore sensibile al rischio di infiltrazioni mafiose, rientrasse tra i provvedimenti autorizzatori o abilitativi contemplati dall’art. 67, lett. f), e che l’interdittiva ne impedisse quindi il rilascio. Gli appellati avevano richiamato anche l’art. 39 l. 724/1994.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’unico motivo e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il diniego comunale di condono non rientri tra i provvedimenti autorizzatori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali indicati dall’art. 67, lett. f), d.lgs. 159/2011: l’istanza di condono è diretta alla regolarizzazione edilizia dell’immobile e tutela il potere di godimento e disposizione inerente alla proprietà o ad altro diritto reale, anche quando il bene sia destinato a un’attività economica. Gli effetti interdittivi, espressione di un’incapacità giuridica parziale e temporanea, sono circoscritti ai rapporti e alle tipologie espressamente delineati dalla legge; la tassatività e il principio di legalità escludono l’estensione analogica o estensiva a un procedimento di condono. È stata quindi ritenuta illegittima la decisione comunale di negare la sanatoria quale conseguenza vincolata dell’interdittiva. Il Collegio ha distinto l’art. 39 l. 724/1994, che contempla una specifica causa ostativa connessa alla condanna definitiva per determinati reati: la disposizione può riguardare procedimenti avviati prima della condanna e non richiede un nesso tra il reato e l’attività edilizia, ma tale disciplina non muta la conclusione sul motivo d’appello relativo all’art. 67. L’appello è stato respinto; il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 67, lett. f), d.lgs. 159/2011

    Concludendo, la sussistenza di un provvedimento interdittivo antimafia non può incidere sul rilascio di un provvedimento di condono edilizio e ciò anche se l’immobile in questione sia destinato a ufficio di una cementeria, atteso che l’istanza di condono, in quanto diretta alla sanatoria di opere abusive, non ricade nella fattispecie prevista dall’art. 67, lett. f), del d.lgs. 159 del 2011, ovvero non è un provvedimento di carattere autorizzatorio o concessorio “per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, avendo gli effetti inibitori dell’informativa antimafia carattere tassativo e non sussistendo, per ciò solo, alcun margine di interpretazione analogica o estensiva della norma.

    L’interdittiva antimafia non impedisce il rilascio di un condono edilizio, perché tale procedimento, volto a sanare opere abusive e connesso alla regolarizzazione del bene, non costituisce un provvedimento abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi della disposizione. Gli effetti inibitori dell’interdittiva sono tassativi e non possono essere estesi analogicamente.

  • art. 39 l. 724/1994

    La disposizione in esame, infatti, è prevista per evitare che le organizzazioni per delinquere di stampo mafioso possano profittare di illeciti edilizi commessi in precedenza, accedendo alla sanatoria edilizia e immettendo sul mercato legale gli immobili regolarizzati, con la conseguenza che la disposizione in esame trova applicazione a tutti i procedimenti di sanatoria dell’immobile che siano stati avviati da soggetti poi condannati per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (anche in concorso), di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con la conseguenza che restringere il campo di applicazione della disposizione ai soli casi in cui il soggetto sia già imputato al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria finirebbe per frustrare la finalità antielusiva della norma e, oltretutto, per rendere inconsistente il riferimento alla sospensione del procedimento di sanatoria (necessariamente, quindi, avviato in precedenza) per l’imputato e al suo diniego definitivo in caso di condanna.

    La disposizione si applica anche ai procedimenti di sanatoria avviati prima che il richiedente sia imputato, quando questi venga poi condannato per i reati indicati dalla norma; non è richiesto che la condanna riguardi una condotta collegata all’attività edilizia.

Massime di principio

  • Gli effetti dell’interdittiva antimafia previsti dall’art. 67 d.lgs. 159/2011, in quanto incidenti sulla capacità giuridica del destinatario nei rapporti con la pubblica amministrazione, sono parziali e circoscritti alle tipologie di rapporti espressamente indicate dalla legge; non possono essere estesi in via analogica o estensiva.
  • Il diniego di condono edilizio non rientra tra i provvedimenti autorizzatori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali di cui all’art. 67, lett. f), d.lgs. 159/2011, anche se l’immobile da sanare è destinato a un’attività economica o industriale: il condono riguarda la regolarizzazione edilizia del bene e il connesso esercizio dei poteri inerenti alla proprietà o ad altro diritto reale.
  • L’art. 39 l. 724/1994 si applica ai procedimenti di sanatoria avviati da soggetti successivamente condannati in via definitiva per i reati indicati dalla disposizione; limitarne l’applicazione ai soggetti già imputati al momento della domanda comprometterebbe la finalità antielusiva della norma.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaSanatoria e condono edilizio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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