Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40145/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo spedizioniere doganale Cecere è stato sanzionato come corresponsabile, in solido con l'importatore, per inesatta dichiarazione di valore all'importazione. L'Ufficio aveva rilevato una discordanza tra il valore dichiarato e i valori risultanti dalla banca dati MERCE/COGNOS relativa a importazioni analoghe. In sede di merito la CTR ha ritenuto che spettasse allo spedizioniere dimostrare di aver usato tutta la diligenza necessaria per escludere la propria responsabilità, essendo operante la responsabilità solidale prevista dal combinato disposto tra l'art. 2, comma 6 della legge n.213/2000 e l'art. 201, par.3, secondo comma del Codice Doganale Comunitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte in cui veniva evocato il Ministero dell'Economia (perché non legittimato passivamente dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie). Ha confermato il principio secondo cui lo spedizioniere-rappresentante diretto è esente da responsabilità salvo che l'Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi), che lo spedizioniere abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione doganale e che fosse al corrente o avrebbe dovuto esserlo, con la diligenza professionale richiesta, dell'irregolarità degli stessi. Nel caso di specie l'Amministrazione ha ritenuto assolto tale onere probatorio ricorrendo, tra l'altro, alla banca dati MERCE/COGNOS che evidenziava uno "scostamento non trascurabile" tra valori. Il ricorrente non ha prodotto fatti concreti per provare la propria diligenza o l'errore incolpevole; pertanto la responsabilità solidale è stata confermata e il ricorso cassatorio è stato respinto. Le doglianze procedurali sul contraddittorio sono state ritenute non decisive, atteso che la violazione del contraddittorio rileva solo se ha prodotto concreto pregiudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art.201, par.3 (seconda proposizione)

    "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali"

    Il rappresentante diretto può essere considerato debitore (responsabile solidale) se ha fornito i dati/documenti necessari e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità; l'Amministrazione deve provare tale fatto e la conoscibilità

  • Legge n. 213/2000, art. 2, comma 6

    "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"

    Norma nazionale che recepisce e specifica la responsabilità solidale: la responsabilità dello spedizioniere diretto nasce se era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'irregolarità dei dati/documenti

  • Codice doganale nazionale (TULD / TU doganale), art. 40 e art. 5 (richiamati)

    Disciplinano le forme di rappresentanza (diretta o indiretta) e confermano che l'obbligazione doganale si lega al dichiarante; la rappresentanza diretta implica che il dichiarante è l'importatore, salvo responsabilità del rappresentante se questi ha effettivamente fornito dati errati

  • D.Lgs. n. 472/1997, art.10

    "chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace... determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale"

    Prevede ipotesi di responsabilità di chi ha determinato la violazione per conto altrui; la Corte ha ritenuto il richiamo inapplicabile nel caso concreto perché non convincente per la fattispecie dedotta

  • D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art.11 e DPR 23 gennaio 1973, n.43 (TU doganale), artt. 66, 70, 76

    Illustrano il quadro processuale amministrativo/doganale e le procedure di ricorso gerarchico/contraddittorio ante riforme; la Corte ricorda che il mancato contraddittorio amministrativo rileva solo se ha determinato concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • Regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice Doganale Comune aggiornato) - richiamo ad artt. 244 e 245 del CDC

    Il codice doganale UE disciplina i rimedi e le condizioni per sospendere l'esecuzione degli atti; lo Stato può disciplinare modalità nazionali purché non ledano l'effetto utile del diritto UE e garantiscano il contraddittorio quando necessario

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto è normalmente esente da responsabilità per inesattezze redatte dall'importatore, salvo prova che lo spedizioniere stesso abbia fornito i dati/documenti errati o avrebbe dovuto, con la diligenza professionale richiesta, conoscere la loro erroneità
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere probatorio di dimostrare, anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi (es. banche dati comparate come MERCE/COGNOS), sia la fornitura di dati/documents da parte dello spedizioniere sia la conoscenza o la ragionevole conoscibilità dell'irregolarità
  • Una volta assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione, grava sullo spedizioniere la prova contraria di aver adottato la massima diligenza richiesta dall'attività professionale (art. 1176 c.c., comma 2)
  • La carenza di un contraddittorio nella fase amministrativa non determina automaticamente l'annullamento dell'atto; rileva soltanto se è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa che avrebbe potuto determinare un esito diverso
  • In sede di cassazione è necessario indicare con precisione il "fatto storico" omesso e la sua decisività; censure generiche o riferite a questioni giuridiche non soddisfano i requisiti di ammissibilità
  • Dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali l'unico soggetto legittimato passivamente è l'Agenzia delle Dogane; il Ministero non può essere citato come resistente se estraneo alle fasi precedenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.