Sentenza del 01/03/2016 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Ambito di applicazione e presupposti - Terreno compreso tra le aree edificabili, soggetto a vincoli tali da non consentirvi la fabbricazione - Assoggettamento a Ici come area edificabile - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima: un terreno formalmente incluso dal piano urbanistico tra le aree edificabili non può essere assoggettato all’ICI come tale quando vincoli effettivi ne escludano la possibilità di edificazione. Ha prevalso la valutazione della concreta edificabilità del terreno rispetto alla sola classificazione astratta contenuta nello strumento urbanistico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento all’ICI del terreno come area edificabile. Sebbene il Piano Regolatore Generale lo ricomprendesse formalmente tra le aree edificabili, il terreno era gravato da vincoli tali da impedirne concretamente la fabbricazione. La censura riguardava quindi l’erronea qualificazione fiscale dell’area come edificabile in assenza di una reale e giuridicamente possibile capacità edificatoria.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulle aree edificabili
L’imposizione come area edificabile presuppone che il terreno possieda una concreta possibilità edificatoria. La mera inclusione formale nel Piano Regolatore Generale non è sufficiente quando vincoli urbanistici o giuridici rendano impossibile la fabbricazione.
Piano Regolatore Generale
La classificazione urbanistica del terreno costituisce un elemento rilevante, ma deve essere verificata alla luce dei vincoli concretamente incidenti sull’area. Se tali vincoli escludono qualsiasi edificazione, il terreno non è fiscalmente trattabile come area edificabile.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, la qualificazione urbanistica formale di un terreno non prevale automaticamente sulla sua concreta e giuridica edificabilità.
- Quando vincoli assoluti o sostanziali impediscono di costruire, il terreno non dovrebbe essere tassato come area edificabile, anche se il piano urbanistico lo classifica in astratto come tale.
- La valutazione deve distinguere tra una riduzione o limitazione della capacità edificatoria, che può incidere sul valore imponibile, e una totale impossibilità di edificare, che esclude l’assoggettamento come area edificabile.
- In controversia, il contribuente deve documentare i vincoli e dimostrare che essi rendono effettivamente impossibile la fabbricazione; l’amministrazione deve invece motivare l’imposizione considerando la situazione urbanistica concreta.
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