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Sentenza

Sentenza del 04/03/2020 n. 1258 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Comunione ereditaria - Scioglimento giudiziale - Divisione - Assegnazione nei limiti di quanto spettante - Conguagli in danaro - Aliquota dell'1'% - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei coeredi contro avvisi di liquidazione e sanzioni per imposta di registro relativi alla divisione ereditaria con conguagli. L'Ufficio ha dedotto nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio e, nel merito, ha sostenuto che i conguagli e la divisione debbano essere assoggettati all'aliquota del 9% (imposta sui trasferimenti) ai sensi dell'art. 8 della tariffa del DPR 131/1986, ritenendo la pronuncia giudiziale di fatto assimilabile ad atto traslativo a titolo oneroso e dunque tassabile come trasferimento.

La decisione

Il Collegio ha rigettato l'eccezione di nullità (non provata) e, nel merito, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha confermato che, nel caso di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria con conguagli in denaro, se a ciascun coerede vengono assegnati beni (in natura e/o con conguagli) corrispondenti alla sua quota di diritto la tassazione applicabile è l'aliquota dell'1% prevista per gli atti di divisione e non l'aliquota per i trasferimenti. Ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (es. n. 7606/2018 e precedenti) secondo cui la qualificazione come atto traslativo (con applicazione dell'imposta proporzionale) opera solo per la parte eccedente la quota spettante. Pertanto l'appello è stato respinto e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese (liquidate in €700,00).

Norme richiamate

  • DPR 131/1986 art. 34 co. 1

    La divisione... è considerata vendita per la parte eccedente

    La norma stabilisce che solo la porzione della divisione eccedente la quota spettante al condividente è considerata come trasferimento soggetto a imposta proporzionale; se l'assegnazione corrisponde alla quota di diritto non si configura trasferimento tassabile come atto traslativo.

  • DPR 131/1986 art. 37

    Prevede che gli atti giudiziari civili che definiscono il giudizio sono soggetti a registrazione e tassazione anche se impugnati, con possibilità di conguaglio o rimborso successivo in caso di sentenza passata in giudicato; però non implica automaticamente l'applicazione dell'aliquota per trasferimenti quando la divisione corrisponde alle quote.

  • DPR 131/1986 art. 8 tariffa allegata

    Contiene le aliquote applicabili (tra cui quelle per i trasferimenti); l'Ufficio ha invocato questa norma per chiedere l'aliquota del 9%, ma il Collegio ha ritenuto che l'art. 34 limiti l'applicazione di tali aliquote alla sola parte eccedente la quota di diritto.

  • DPR 131/1986 art. 54 co. 5

    Disciplina i requisiti formali degli avvisi di liquidazione; l'Ufficio ha sostenuto la regolarità formale dell'avviso, ma ciò non incide sulla corretta qualificazione fiscale della divisione.

  • DPR 131/1986 art. 57

    Prevede la responsabilità solidale delle parti in causa per il pagamento delle imposte di registro; richiamata dall'Ufficio ma non risolutiva della questione sostanziale sulla corretta aliquota.

  • Cassazione civile, sez. trib., sent. n. 7606/2018 (e altresì n. 17512/2017, n. 20119/2012, n. 17866/2010)

    Interpretazione consolidata della Corte suprema secondo cui nei casi di divisione ereditaria con conguagli l'imposta di registro nella misura ridotta (1%) si applica quando gli eredi ricevano il valore delle rispettive quote; l'imposta proporzionale per trasferimenti si applica solo per la parte in eccedenza rispetto alla quota di diritto e richiede un accertamento di valore per quantificare l'eccedenza.

Massime di principio

  • La divisione ereditaria (anche giudiziale) è soggetta all'aliquota d'imposta specifica per le divisioni (1% per la registrazione) se ciascun coerede riceve beni o conguagli corrispondenti alla propria quota di diritto.
  • L'aliquota per i trasferimenti (imposta proporzionale, es. 9%) si applica solo alla parte della assegnazione che eccede la quota spettante al coerede; quindi va quantificata l'eventuale eccedenza mediante un giudizio di valore sull'intero compendio.
  • Il conguaglio in denaro non è automaticamente qualificato come trasferimento imponibile: occorre verificare se il conguaglio compensa effettivamente una sproporzione tra quota di fatto e quota di diritto.
  • L'Ufficio deve motivare e, se necessario, procedere a un giudizio di valore per dimostrare che vi è una porzione eccedente soggetta a imposta proporzionale; non è sufficiente tassare unicamente in base alla natura giuridica dell'atto senza raffronto con le quote.
  • Le doglianze processuali (es. nullità per mancata instaurazione del contraddittorio) richiedono prova documentale della costituzione delle parti; l'assenza di tale prova porta al rigetto dell'eccezione.
  • In pratica, quando si verifica una divisione con conguagli, prima di applicare l'aliquota dei trasferimenti verificare: a) se il valore assegnato corrisponde alla quota di diritto, b) in caso di eccedenza quantificare la parte eccedente e tassarla separatamente.

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