Cassazione Penale, Sentenza n. 24875/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato inammissibile l'appello del P.M. avverso il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di sequestro preventivo "impeditivo" sulla somma di euro 14.130.000,00 giacente su conto bancario in Svizzera, ritenuta profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il P.M. deduceva che l'appello conteneva elementi nuovi e specifici rispetto alla domanda cautelare (tra cui la qualifica di Andrea Bussinello quale amministratore di fatto di Netsa SA e della fallita, il contesto temporale dell'operazione rispetto alla messa in liquidazione e al fallimento, lo stato di dissesto della società già dal 2013, i risultati della consulenza contabile che evidenziavano un'anomalia e l'illegittimità/sproporzione della penale imputata), e che il Tribunale non aveva adeguatamente confrontato tali rilievi con le motivazioni del decreto di rigetto del G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M.: ha ritenuto che l'appello soddisfaceva il requisito di specificità richiesto per le impugnazioni in materia di misure cautelari (valutando l'appello alla luce della motivazione del provvedimento impugnato e rilevando che l'appello segnala punti concreti e specifici censurati), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto l'invio degli atti al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui ai gradi superiori possono partecipare solo i soggetti che hanno preso parte ai gradi inferiori del procedimento, osservando che nei fascicoli risultava intervenuto Andrea Bussinello in qualità di amministratore di fatto ma non il rappresentante legale di Netsa SA.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per l'utilizzo della requisitoria scritta e per la disciplina della discussione orale; la Corte ha preso in considerazione la requisitoria scritta del P.G. ex art. 23, comma 8
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (conv. legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Richiamato nel testo in relazione alla proroga/continuità delle disposizioni relative alla sospensione/gestione delle forme di discussione orale (contesto procedurale)
art. 581 cod. proc. pen.
Norma invocata tra i motivi di ricorso; la Corte ha esaminato la doglianza circa la violazione delle regole processuali in tema di impugnazione delle misure cautelari
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; impugnato il modo in cui l'organo di merito aveva motivato il rigetto della richiesta cautelare
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sul riesame in tema di sequestro preventivo richiamata dalla giurisprudenza citata: la Corte ribadisce che possono impugnare/partecipare al giudizio di legittimità solo i soggetti che hanno partecipato al procedimento di riesame
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i termini entro i quali è stato proposto il ricorso e per indicare i limiti di impugnazione
Sez. U., n. 23271 del 26/04/2004 (Corsi)
Principio giurisprudenziale citato: ai gradi superiori possono partecipare solo i soggetti che hanno partecipato ai gradi inferiori; principio usato per osservare l'assenza del rappresentante legale di Netsa SA nel giudizio di merito
Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013 (Delle Fazio)
Giurisprudenza che chiarisce il requisito di specificità dell'appello in materia di misure cautelari: l'appello non può limitarsi al richiamo della domanda originaria ma deve indicare con precisione i punti censurati
Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019 (Festa)
Ribadisce il principio secondo cui è privo di legittimazione a partecipare ai gradi successivi del procedimento chi non ha partecipato ai gradi precedenti
Massime di principio
- In appello contro provvedimenti cautelari il requisito di specificità è essenziale: non basta una mera ripetizione degli argomenti iniziali; l'impugnazione deve indicare chiaramente i punti di fatto e di diritto censurati alla luce della motivazione del provvedimento impugnato.
- La specificità dell'appello va valutata rispetto al contenuto motivazionale del provvedimento impugnato: l'appello risulta ammissibile se affronta direttamente le ragioni poste a fondamento del rigetto o della decisione di merito.
- Elementi nuovi (consulenze, contesto temporale, stato di dissesto, rapporti di controllo) vanno espressamente evidenziati e collegati alla decisione che si intende rimuovere per dimostrare la rilevanza ai fini cautelari e l'eventuale periculum in mora.
- Ai gradi superiori del processo non possono partecipare soggetti che non hanno preso parte ai gradi inferiori; chi intende intervenire deve aver partecipato al giudizio di merito o di riesame, pena l'esclusione dalla partecipazione e dagli atti.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile un'impugnazione per carenza di specificità ma il ricorso per Cassazione dimostra che l'appello aveva invece indicato punti critici rilevanti alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre un nuovo esame di merito.
- Per il pubblico ministero che chiede misure reali o personali è strategico: (a) dettagliare puntualmente in appello i punti di contrasto con la motivazione del G.I.P.; (b) evidenziare il nesso temporale e il contesto aziendale; (c) esibire chiaramente le risultanze peritali che supportano l'anomalia e la prova del profitto del reato.
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