Sentenza n. 11252/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l’esecuzione della sentenza n 4732/2025 del 17.04.2025 – Rg 530/2025 – Trib. Roma – Sez. Lavoro,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 4732/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 4732/2025. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto la pretesa del ricorrente. Ha precisato che il diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, che deve limitarsi a dare attuazione al titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è volto a garantire l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Cass. 13533/2001
La decisione richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e l'Amministrazione non dimostra né chiarisce la corretta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del titolo giudiziale e non può riesaminare o sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e, nel caso concreto, alla richiesta del ricorrente.
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