Cassazione Penale, Sentenza n. 13229/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Laterza impugna la conferma d'appello della condanna per furto pluriaggravato per essersi allacciato abusivamente alla rete elettrica, contestando due motivi: 1) nullità formale per mancanza della sottoscrizione del Presidente sulla sentenza d'appello (art. 606 co.1 lett. c) c.p.p.); 2) vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per attribuire a lui l'allaccio abusivo e l'ottenimento del vantaggio economico, non valutando correttamente la ripartizione dell'energia sottratta e contestando la valutazione del beneficio economico nonostante il risarcimento mediante bonifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata non reca la firma del Presidente del collegio e non risulta giustificato un suo impedimento, configurando una nullità relativa. Richiamando orientamenti di legittimità, la Corte ha annullato senza rinvio la "sentenza-documento" e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino perché provveda alla nuova redazione e sottoscrizione del provvedimento; il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre rimesso al giudice di merito in sede di rinvio la verifica di questioni processuali sopravvenute (es. proposizione di querela, se rilevante).
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Utilizzata quale criterio di impugnazione per denunciare vizi di legge/formali nella sentenza impugnata (motivo di cassazione).
Sezioni Unite, n. 14978 del 20.12.2012 (Rv. 254671)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente, se non giustificata da impedimento legittimo, costituisce nullità relativa che, se dedotta in cassazione, impone l'annullamento del documento e la restituzione degli atti al giudice d'appello per la nuova redazione e sottoscrizione.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza redatta e sottoscritta.
comma 8 art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16 D.L. 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15
Richiamati in relazione alla facoltà del Procuratore generale di trasmettere richieste scritte ai fini della decisione in sede di cassazione (conclusioni scritte nel procedimento).
artt. 2 lett. i e 85 co. 1 d.lgs. n. 150 del 10.10.2022
Norme menzionate dal giudice per indicare che in sede di rinvio dovrà essere verificata l'eventuale proposizione della querela quando rilevante per la prosecuzione del processo (questione da esaminare in merito).
Massime di principio
- La mancanza della sottoscrizione del Presidente su una sentenza d'appello, se non giustificata, costituisce una nullità relativa: se dedotta in cassazione comporta l'annullamento del documento e la restituzione degli atti al giudice d'appello per la nuova redazione e sottoscrizione.
- La nullità formale di questo tipo incide sul documento-processo ma non comporta automaticamente una revisione del merito della decisione: la rinnovazione riguarda la redazione/sottoscrizione e la possibilità per il giudice d'appello di integrare la motivazione se del caso.
- I termini per eventuali ulteriori impugnazioni decorrono dal deposito della nuova sentenza sottoscritta (art. 585 c.p.p.), perciò la rinnovazione può riaprire termini processuali.
- Gli argomenti di vizio di motivazione sono comunque valutabili in sede di merito al rinvio: l'annullamento per vizi formali non impedisce che le questioni di fatto e di prova vengano nuovamente esaminate dalla Corte territoriale.
- Prove documentali come bonifici o risarcimenti possono non essere decisive se non chiariscono temporalmente e causalmente il collegamento tra la condotta e il vantaggio: in casi analoghi occorre fornire prova concreta del beneficio effettivo e della paternità della condotta.
- Se la parte pubblica (Procura/PG) formula richieste scritte ai sensi delle norme emergenziali citate, tali conclusioni sono prese in considerazione dalla Cassazione nella decisione; tuttavia, la valutazione finale può richiedere la rimessione al giudice di merito per gli adempimenti istruttori necessari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →