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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33969/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 191 c.p.p. e inutilizzabilita' dei risultati probatori contenuti nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sostenendo che durante la verifica fiscale erano emersi indizi di reato e quindi gli atti successivi avrebbero dovuto essere compiuti osservando le garanzie previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p.; 2) inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la verifica fiscale per mancanza delle garanzie degli artt. 61 e 63 c.p.p. e della testimonianza indiretta sul loro contenuto resa dal militare teste; 3) vizio di motivazione in ordine al momento in cui sarebbe stato accertato il superamento della soglia di punibilita', rilevando che l'acquisizione della fattura n. 4 del 02/04/2012 comprovava gia' precisi indizi di reato rispetto al delitto previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 220 disp. att. c.p.p. impone l'osservanza delle garanzie del codice quando, nell'ambito di attivita' ispettive, emerge la possibilita' di rilevanza penale del fatto; tuttavia va considerato se alla fase investigativa amministrativa i vari elementi costitutivi del reato, ivi compreso il superamento della soglia di punibilita' per il reato di omessa denuncia (art. 5 d.lgs. 74/2000), fossero gia' delineati. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che al momento dell'assunzione delle dichiarazioni non fosse ancora emersa la completezza del fatto di rilievo penale, sicche' le attivita' svolte erano legittime e non vigeva l'obbligo di procedere secondo le garanzie previste dal codice di rito. Il terzo motivo e' stato ritenuto inammissibile perche' si risolve in una mera rivalutazione dei fatti gia' compiuta dai giudici di merito, cioe' comportamento non consentito in Cassazione. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile, il ricorrente e' condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 5

    Articolo relativo all'omessa denuncia o all'omessa presentazione degli elementi necessari; nella specie il superamento della soglia di punibilita' e' elemento costitutivo del reato e deve essere delineato perche' scatti l'obbligo di osservare le garanzie dell'art. 220 disp. att. c.p.p.

  • d.lgs. 74/2000, art. 10

    Norma richiamata nella imputazione originaria; il giudizio prende in considerazione reati tributari contestati all'imputato nella qualita' di legale rappresentante

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in connessione all'inutilizzabilita' di risultanze; la Corte ha valutato che la doglianza relativa a presunta inosservanza di garanzie processuali non fosse fondata nelle circostanze temporali accertate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo, per chi svolge attivita' ispettive o di vigilanza, di osservare le norme del codice di procedura penale quando emergono indizi di reato al fine di assicurare le fonti di prova; la Corte precisa che l'obbligo scatta quando emerge la mera possibilita' di attribuire rilevanza penale al fatto, ma per reati che richiedono elementi specifici (es. soglia di punibilita') tali elementi devono gia' emergere nella fase amministrativa per rendere operativa la norma; la parte del documento redatta dopo l'emersione degli indizi, se non rispettate le garanzie, e' priva di efficacia probatoria

  • art. 61 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla mancata garanzia delle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte ha ritenuto che, al momento delle dichiarazioni contestate, non fossero emersi gli indizi tali da rendere applicabili le garanzie invocate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiama le modalita' formali per l'assunzione di dichiarazioni; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione in relazione al momento in cui le dichiarazioni sono state rese

  • art. 195 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola la testimonianza indiretta; la Corte ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile nel lamentare l'uso di testimonianza indiretta sul contenuto delle dichiarazioni dell'imputato

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di merito in Cassazione, impedendo la rinnovata valutazione del cosi detto 'travisamento del fatto'; la Corte ha richiamato il principio per escludere la possibilita' di riformare la decisione basandosi su diversa valutazione dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso, con possibilita' di condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'

Massime di principio

  • L'art. 220 disp. att. c.p.p. impone di osservare le garanzie del codice durante attivita' ispettive solo quando, nell'ambito dell'attivita' amministrativa, emergono elementi che rendono il fatto rilevante penalmente nella sua completezza; per reati con elementi costitutivi specifici (es. soglia di punibilita') occorre che tali elementi si siano gia' manifestati
  • Le parti del verbale redatte prima dell'emersione degli indizi conservano efficacia probatoria; quelle redatte dopo l'emersione sono inutilizzabili se non sono state rispettate le formalita' penali previste
  • Le dichiarazioni rese dall'interessato durante una verifica fiscale sono utilizzabili se, al momento della loro acquisizione, non erano ancora emersi indizi idonei a far scattare le garanzie processuali previste per atti a rilevanza penale
  • In Cassazione non e' consentito rinnovare la valutazione del merito dei fatti o proporre una diversa ricostruzione degli elementi probatori; il sindacato e' limitato a vizi di legittimita' e a manifesti errori di logica o contrasti con atti del processo
  • Chi conduce attivita' ispettive deve essere consapevole che, se durante l'attivita' emergono elementi che completano la fattispecie penale, deve interrompere la fase amministrativa e procedere secondo le garanzie del codice per assicurare l'utilizzabilita' delle prove

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