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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16015/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva confermati condannati per tentata estorsione, invasione e modificazione dello stato dei luoghi e estorsione aggravata (con esclusione, per taluni aspetti, dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis in relazione alla finalità di agevolazione mafiosa). L'impugnazione in Cassazione si fondava su quattro motivi principali: 1) nullità relativa alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e revoca dell'ammissione di testi dopo modifica dell'imputazione (violazione art. 495, comma 4 c.p.p.); 2) nullità della perizia trascrittiva per inosservanza dell'art. 229 c.p.p. (mancato avviso al consulente di parte in occasione della prosecuzione delle operazioni peritali); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle intercettazioni e alla affermazione di responsabilità per i capi a) e c); 4) vizi nel trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena base, applicazione della recidiva ad Aurelio Notarianni e aumento per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiterativi di questioni già devolute e adeguatamente risolte dalla corte di merito. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati: la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello era superflua alla luce delle prove già acquisite e dell'atteggiamento degli imputati; la mancata comunicazione formale della prosecuzione delle operazioni peritali non determina di per sé nullità se era avvenuto un avviso verbale e i difensori potevano procurarsi informazioni. Sui rilievi di merito (valutazione delle intercettazioni) la Cassazione ha richiamato il principio per cui l'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la motivazione delle decisioni di merito è stata ritenuta coerente e priva di errori logico‑giuridici. Sui profili sanzionatori la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha osservato che questioni non sollevate in appello non possono essere esaminate in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata in relazione alle forme di procedimento adottate; citazione formale sul rito/forme emergenti dal d.l. convertito

  • art. 495, comma 4 c.p.p.

    La presunta violazione richiamata dai ricorrenti (revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi) non è devoluta in Cassazione quando la questione non è specificamente valorizzata in appello; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto la revoca legittima e la mancata rinnovazione non pregiudizievole

  • art. 516 c.p.p.

    Nel caso di modifica dell'imputazione ex art. 516 le prove acquisite anteriormente possono essere utilizzate anche per la nuova contestazione; ciò legittima l'utilizzo delle prove già raccolte senza obbligo automatico di rinnovazione

  • art. 229 c.p.p.

    L'omessa comunicazione formale della prosecuzione delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della perizia quando vi sia stato un avviso iniziale e i difensori potevano informarsi; la giurisprudenza limita la nullità a ipotesi più gravi

  • art. 628, comma terzo, n. 2 c.p.

    Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata nella modifica dell'imputazione; la Corte ha valutato la rilevanza fattuale dell'aggravante nei limiti dedotti

  • art. 416‑bis c.p.

    L'aggravante di agevolazione mafiosa è stata esclusa relativamente alla sola finalità dell'agevolazione mafiosa per taluni capi, come valutato dal merito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Le questioni già affrontate e risolte dalla corte di merito, se adeguatamente motivate, rendono i ricorsi per cassazione inammissibili per reiterazione: in Cassazione non si riapre il merito già deciso
  • Le censure generiche senza puntuale indicazione dei profili di illegittimità processuale o di vizio concreto di motivazione sono manifestamente infondate e possono determinare l'inammissibilità del ricorso
  • Le modifiche dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. non annullano l'utilizzabilità delle prove raccolte precedentemente; la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria solo se le prove pregresse risultano insufficienti o la persona offesa può apportare nuovi elementi rilevanti
  • In tema di perizie e trascrizioni, l'omessa comunicazione formale di una prosecuzione fuori dall'ufficio non sempre comporta nullità se è stato dato avviso e i difensori avrebbero potuto acquisire informazione: la valutazione è concreta e non automatica
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione controlla solo la presenza di logica e congruenza nella motivazione, non la diversa lettura dei dialoghi purché sostenuta da ragioni
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere tempestivamente dedotte in appello per poter essere esaminate in Cassazione; questioni non sollevate in appello non sono devolute in sede di legittimità

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