Cassazione Penale, Sentenza n. 16015/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva confermati condannati per tentata estorsione, invasione e modificazione dello stato dei luoghi e estorsione aggravata (con esclusione, per taluni aspetti, dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis in relazione alla finalità di agevolazione mafiosa). L'impugnazione in Cassazione si fondava su quattro motivi principali: 1) nullità relativa alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e revoca dell'ammissione di testi dopo modifica dell'imputazione (violazione art. 495, comma 4 c.p.p.); 2) nullità della perizia trascrittiva per inosservanza dell'art. 229 c.p.p. (mancato avviso al consulente di parte in occasione della prosecuzione delle operazioni peritali); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle intercettazioni e alla affermazione di responsabilità per i capi a) e c); 4) vizi nel trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena base, applicazione della recidiva ad Aurelio Notarianni e aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiterativi di questioni già devolute e adeguatamente risolte dalla corte di merito. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati: la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello era superflua alla luce delle prove già acquisite e dell'atteggiamento degli imputati; la mancata comunicazione formale della prosecuzione delle operazioni peritali non determina di per sé nullità se era avvenuto un avviso verbale e i difensori potevano procurarsi informazioni. Sui rilievi di merito (valutazione delle intercettazioni) la Cassazione ha richiamato il principio per cui l'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la motivazione delle decisioni di merito è stata ritenuta coerente e priva di errori logico‑giuridici. Sui profili sanzionatori la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha osservato che questioni non sollevate in appello non possono essere esaminate in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata in relazione alle forme di procedimento adottate; citazione formale sul rito/forme emergenti dal d.l. convertito
art. 495, comma 4 c.p.p.
La presunta violazione richiamata dai ricorrenti (revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi) non è devoluta in Cassazione quando la questione non è specificamente valorizzata in appello; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto la revoca legittima e la mancata rinnovazione non pregiudizievole
art. 516 c.p.p.
Nel caso di modifica dell'imputazione ex art. 516 le prove acquisite anteriormente possono essere utilizzate anche per la nuova contestazione; ciò legittima l'utilizzo delle prove già raccolte senza obbligo automatico di rinnovazione
art. 229 c.p.p.
L'omessa comunicazione formale della prosecuzione delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della perizia quando vi sia stato un avviso iniziale e i difensori potevano informarsi; la giurisprudenza limita la nullità a ipotesi più gravi
art. 628, comma terzo, n. 2 c.p.
Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata nella modifica dell'imputazione; la Corte ha valutato la rilevanza fattuale dell'aggravante nei limiti dedotti
art. 416‑bis c.p.
L'aggravante di agevolazione mafiosa è stata esclusa relativamente alla sola finalità dell'agevolazione mafiosa per taluni capi, come valutato dal merito
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Le questioni già affrontate e risolte dalla corte di merito, se adeguatamente motivate, rendono i ricorsi per cassazione inammissibili per reiterazione: in Cassazione non si riapre il merito già deciso
- Le censure generiche senza puntuale indicazione dei profili di illegittimità processuale o di vizio concreto di motivazione sono manifestamente infondate e possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- Le modifiche dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. non annullano l'utilizzabilità delle prove raccolte precedentemente; la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria solo se le prove pregresse risultano insufficienti o la persona offesa può apportare nuovi elementi rilevanti
- In tema di perizie e trascrizioni, l'omessa comunicazione formale di una prosecuzione fuori dall'ufficio non sempre comporta nullità se è stato dato avviso e i difensori avrebbero potuto acquisire informazione: la valutazione è concreta e non automatica
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione controlla solo la presenza di logica e congruenza nella motivazione, non la diversa lettura dei dialoghi purché sostenuta da ragioni
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere tempestivamente dedotte in appello per poter essere esaminate in Cassazione; questioni non sollevate in appello non sono devolute in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15797/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15799/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →