Sentenza n. 4167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Svizzera e aveva ordinato all’amministrazione di provvedere espressamente
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente in primo grado aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero denominato “Diplom supplement word lm68 scienze motorie e sportive”, conseguito presso un istituto svizzero, ai fini dell’esercizio della professione docente nelle classi di concorso A049 e A048. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni e nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, oltre a condannare l’amministrazione alle spese. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’errata ricostruzione dei fatti, l’ingiusta condanna per omessa attività amministrativa e la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, sostenendo di avere già definito l’istanza con comunicazione di rigetto del 28 luglio 2025, regolarmente ricevuta dall’interessata tramite il portale dedicato all’indirizzo PEO indicato nella domanda, prima dell’udienza di discussione del 12 gennaio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che, alla data dell’udienza di discussione, l’amministrazione aveva già adottato il provvedimento espresso sull’istanza, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso. L’intervenuto adempimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione dell’azione avverso il silenzio, sicché il TAR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anziché accoglierlo ordinando una nuova determinazione amministrativa. Le spese del doppio grado sono state compensate, considerando sia l’inerzia iniziale dell’amministrazione, che aveva reso necessario il ricorso, sia il comportamento processuale della ricorrente, che, pur avendo ricevuto il provvedimento prima del passaggio in decisione, non aveva rappresentato tale circostanza nel giudizio.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
correttezza e lealtà processuale
Il comportamento processuale delle parti deve conformarsi ai principi di correttezza e lealtà; la mancata rappresentazione dell’intervenuta adozione del provvedimento può rilevare nella regolazione delle spese.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 88 c.p.c. in relazione ai doveri di correttezza e lealtà processuale nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto prima della decisione, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento è stato adottato tardivamente rispetto all’instaurazione del giudizio.
- L’adozione del provvedimento espresso definisce il dovere di provvedere oggetto dell’azione avverso il silenzio e impedisce al giudice di ordinare nuovamente all’amministrazione di pronunciarsi sulla medesima istanza.
- Nella regolazione delle spese di un giudizio divenuto improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento, il giudice può compensarle ponderando sia l’inerzia iniziale dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso, sia il comportamento processuale del ricorrente che, pur conoscendo il provvedimento sopravvenuto, non lo abbia tempestivamente rappresentato.
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