Cassazione Penale, Sentenza n. 47888/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica deduceva che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la sentenza di patteggiamento senza tener conto della nuova contestazione, formulata in udienza preliminare, della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3-bis, nei confronti degli imputati Napoli, Capuano e Giotta e della possibilità di integrare l'imputazione con reati connessi in capo a Caratto Giovanni. Il PM sosteneva che l'accordo sulla pena antecedente non poteva inibire il suo potere di nuove contestazioni ex art. 423 cod. proc. pen. e che il giudice avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero a modificare le imputazioni ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis (riforma Cartabia), oppure rigettare il patteggiamento se non aderente ai fatti. I ricorrenti imputati Napoli, Giotta e Capuano contestavano inoltre la qualificazione giuridica del capo 4 come rapina aggravata (sostenendo l'assorbimento nella tentata estorsione) e la mancanza di motivazione; Capuano deduceva anche la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica: ha ritenuto che il pubblico ministero poteva formulare in udienza preliminare la nuova contestazione della circostanza aggravante relativa alla rapina con riferimento agli imputati ai quali la rapina era originariamente ascritta (Napoli, Capuano e Giotta) e che il giudice non aveva tenuto conto di tale aggravante nella deliberazione. Perciò la sentenza di patteggiamento è stata annullata senza rinvio nei confronti di Napoli Francesco, Capuano Luca e Giotta Riccardo e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Alessandria per il prosieguo. Il ricorso del Procuratore relativo all'imputato Caratto Giovanni è stato dichiarato inammissibile/per la parte residua privo di fondamento, in quanto il PM in udienza aveva formalmente dichiarato di voler procedere in altra sede nei confronti di Caratto relativamente ai reati connessi, rinunciando alla contestazione in quell'ambito, e il giudice non è stato censurabile per non avere esercitato i poteri di cui all'art. 423, comma 1-bis. Le censure degli imputati sono state assorbite dall'annullamento della sentenza nei loro confronti.
Norme richiamate
art. 444 e segg. cod. proc. pen.
norme sul procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte conferma che l'accordo sulla pena è regolato da queste disposizioni e che il giudizio sulla conformità all'articolazione fattuale rileva nel controllo giudiziale
art. 423 cod. proc. pen.
attribuisce al pubblico ministero il potere di formulare contestazioni suppletive in sede di udienza preliminare; la Corte ha affermato che tale facoltà non è preclusa da un precedente accordo sulla pena e che il PM poteva quindi contestare la circostanza aggravante in quella sede
art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.l.vo 150/2022, riforma Cartabia)
prevede il potere/dovere del giudice di invitare il pubblico ministero a modificare le imputazioni quando necessario; la Corte ha osservato che tale potere appartiene al giudice e che la mancata esercitazione non è rimproverabile al PM se quest'ultimo ha dichiarato di procedere in altra sede
art. 628, comma 3-bis cod. pen.
riguarda la circostanza aggravante collegata al reato di rapina; la Corte ha ritenuto che la contestazione di questa aggravante in udienza preliminare dovesse essere valutata e che la sua mancata considerazione ha inciso sul bilanciamento delle circostanze, giustificando l'annullamento della sentenza per gli imputati coinvolti
art. 649 cod. proc. pen.
richiamato per spiegare che, se la circostanza aggravante fosse stata oggetto di sentenza di patteggiamento, poi non potrebbe essere oggetto di nuova contestazione in separata sede; la Corte usa l'articolo per sottolineare perché il PM non poteva essere inibito dal formulare la nuova contestazione in sede preliminare
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente Capuano come norma la cui applicazione sarebbe stata omessa; la Corte non ha adottato una decisione specifica su questa censura perché le questioni dei difensori sono state assorbite dall'annullamento disposto
Massime di principio
- Il pubblico ministero conserva il potere di formulare contestazioni suppletive in udienza preliminare (art. 423), anche se è stato raggiunto in precedenza un accordo sulle pene: un accordo antecedente non inibisce automaticamente nuove contestazioni rilevanti.
- Se in udienza preliminare viene contestata una nuova circostanza aggravante che incide sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, il giudice deve tenerne conto nella deliberazione; la mancata considerazione può determinare l'annullamento del patteggiamento con riferimento agli imputati interessati.
- Se il pubblico ministero dichiara formalmente di rinviare a un esercizio dell'azione penale in altra sede nei confronti di un imputato, tale scelta è rilevante e impedisce al PM di lamentare in Cassazione la mancata attivazione di poteri giudiziali che invece sono prerogativa del giudice (art. 423, comma 1-bis).
- La presenza di una sentenza di patteggiamento rende difficile una successiva contestazione dello stesso fatto per effetto del divieto previsto dall'art. 649 cod. proc. pen.; perciò il PM deve esercitare con attenzione le facoltà di contestazione in udienza preliminare quando risultano circostanze aggravanti rilevanti.
- Censure sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla mancata applicazione di specifiche norme processuali possono essere assorbite o diventare irrilevanti se la Corte dispone l'annullamento della sentenza per vizi collegati a contestazioni non valutate; tuttavia è opportuno che la difesa sollevi e motivi distintamente tali censure.
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