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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32620/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi. Il primo riguardava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. I motivi dal secondo al quarto contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, prospettando una ricostruzione alternativa della vicenda e richiamando ampi stralci dei verbali istruttori. I motivi dal quinto all'ottavo riguardavano il trattamento sanzionatorio: il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'applicazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze, il diniego delle attenuanti e la mancata riduzione della pena, già determinata nel minimo edittale. L'ultimo motivo concerneva il risarcimento del danno e sosteneva che la condotta non avesse cagionato un danno immediato e diretto al derubato. La Corte territoriale aveva ritenuto l'imputato responsabile per avere acquistato, al prezzo di 250 euro, un rottame di veicolo incidentato e non proficuamente riparabile, per poi rivenderlo, dopo averlo integralmente ricostruito mediante l'utilizzo di parti del rottame, al prezzo apparente di 1.800 euro o superiore. Secondo la ricostruzione ritenuta dai giudici di merito, l'operazione era finalizzata a consentire la circolazione di un veicolo rubato, dopo il camuffamento della sua identità originaria. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato; gli ulteriori motivi erano generici, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello, e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito; il motivo sul risarcimento confondeva inoltre il derubato con la parte civile, che era invece la compagnia assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione istruttoria, osservando che la relativa necessità è rimessa al giudice di merito quando la motivazione sia adeguata. Ha giudicato generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito i motivi sulla responsabilità, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato congruamente sulla consapevolezza dell'illiceità dell'operazione, desunta dal prezzo di acquisto del rottame, dal rilevante prezzo di rivendita, dalla ricostruzione del veicolo e dalla provenienza dell'acquisto. Ha ritenuto non censurabile in cassazione la motivazione sul trattamento sanzionatorio, compresi il diniego della particolare tenuità del fatto, l'applicazione della recidiva, il bilanciamento delle circostanze, il diniego delle attenuanti e la mancata riduzione della pena. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sul risarcimento, poiché il derubato non era parte civile, ruolo assunto dalla compagnia assicurativa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile, che non aveva formulato istanza né depositato scritti difensivi.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici; la riproduzione delle doglianze già svolte nei precedenti gradi, senza critica argomentata alla decisione impugnata, non soddisfa tale requisito.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione puntuale, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

  • art. 99 c.p.

    L'applicazione della recidiva, come profilo del trattamento sanzionatorio, è rimessa alla valutazione del giudice di merito quando adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale presuppone l'accertamento dell'incompletezza dell'indagine e dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione corretta e adeguata.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate nei precedenti gradi senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo giudizio sul fatto: le censure che, mediante la riproduzione di verbali e la prospettazione di una ricostruzione alternativa, mirano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono estranee al giudizio di legittimità.
  • La motivazione sulla responsabilità è adeguata quando ricava la consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione da un quadro complessivo di elementi convergenti, tra cui l'acquisto di un rottame a prezzo contenuto, la sua ricostruzione mediante parti di provenienza diversa e la successiva rivendita a prezzo significativamente superiore.
  • La determinazione della pena, l'applicazione della recidiva, il bilanciamento delle circostanze, il diniego delle attenuanti e della particolare tenuità del fatto appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La censura sul risarcimento del danno deve individuare correttamente il soggetto danneggiato e la parte civile costituita; la confusione tra persona derubata e compagnia assicurativa costituita parte civile rende manifestamente infondato il motivo.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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