Ordinanza n. 652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 314/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro le determinazioni relative al riconoscimento del titolo di odontoiatra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sostenendo che la pretesa azionata fosse unitaria, nonostante fossero stati avviati due distinti procedimenti: il primo relativo al riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Serbia e il secondo relativo al riconoscimento del medesimo titolo in quanto già riconosciuto in altri Paesi dell'Unione europea. Il secondo procedimento si era concluso con le determinazioni impugnate, mentre il primo risultava ancora pendente. La censura cautelare mirava, in sostanza, a contestare la reiezione della domanda di sospensione degli effetti delle determinazioni ministeriali gravate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato l'ordinanza del TAR. Ha rilevato che il Ministero aveva chiarito, senza contestazione dell'appellante, che era ancora in corso la procedura diretta al riconoscimento del titolo conseguito in Serbia. Ha inoltre considerato che lo stesso appellante insisteva sull'unicità della pretesa, indipendentemente dall'avvio dei due procedimenti distinti. Da ciò il Collegio ha desunto che, allo stato, la pretesa non poteva ritenersi irrimediabilmente compromessa, sicché non emergevano ragioni sufficienti per riformare la decisione cautelare di primo grado. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l'appello è stato respinto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la pendenza di un procedimento amministrativo autonomo diretto a soddisfare la medesima pretesa può escludere, allo stato, che la posizione dell'interessato sia irrimediabilmente compromessa e può giustificare il rigetto dell'appello contro la reiezione della domanda cautelare.
- Quando l'interessato prospetta come unitaria la pretesa sostanziale perseguita attraverso procedimenti amministrativi distinti, il giudice cautelare può valutare la pendenza di uno di tali procedimenti come elemento idoneo a escludere l'attualità di un pregiudizio irreversibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 128/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →