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Sentenza

Sentenza n. 4415/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento • del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2024, notificato il 15 gennaio 2025, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dal 21 giugno 2013, data di sospensione obbligatoria ai sensi dell’art. 7 co 1 del D. Lgs 449/92, in virtù del decreto n. -OMISSIS- del 21 giugno 2013”; • della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria datata 17 dicembre 2024, contenente la declaratoria di responsabilità in ordine capo all’illecito disciplinare contestatogli e la conseguente proposta di applicazione della sanzione della destituzione; • dei verbali del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria di trattazione orale del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- e, in particolare, dei verbali datati 25 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, allegati al Decreto del Capo del DAP; • di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare; • di ogni altro atto, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202503767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, connessa a fatti oggetto di procedimento penale conclusosi per prescrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina e gli atti del procedimento disciplinare, deducendo: l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione del d.lgs. n. 188/2021 e per travisamento, poiché il procedimento penale si era concluso per prescrizione senza un accertamento irrevocabile della responsabilità penale; l'improcedibilità alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2024; la tardività della contestazione degli addebiti, intervenuta il 4 gennaio 2024, nonostante la sospensione cautelare dal servizio fosse stata disposta il 21 giugno 2013 e l'Amministrazione fosse a conoscenza dei fatti; la violazione dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che, ricevuta la sentenza penale il 20 dicembre 2023, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 21 marzo 2024 secondo il termine di 90 giorni, o comunque entro il 15 settembre 2024 considerando il termine complessivo applicabile. Il Ministero ha sostenuto che, in caso di prescrizione del reato, l'Amministrazione potesse utilizzare gli accertamenti penali ai fini disciplinari, che il procedimento non potesse essere avviato prima della conclusione del processo penale e che, per i procedimenti conseguenti a sentenze dichiarative dell'estinzione del reato, non fosse previsto un termine finale, salva l'applicazione del termine dinamico dell'art. 120 d.P.R. n. 3/1957. Ha inoltre richiamato il rinvio dell'organo collegiale dal 16 luglio al 29 ottobre 2024 per esigenze difensive.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha premesso che la parziale acquisizione della sentenza penale non vizia il procedimento, essendo la medesima sentenza stata acquisita in un procedimento disciplinare parallelo e connesso. Ha inoltre affermato che, in caso di proscioglimento penale per prescrizione, opera il principio del parallelismo tra giudizio penale e procedimento disciplinare: l'Amministrazione conserva il potere-dovere di valutare autonomamente i fatti emersi, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ma il procedimento disciplinare deve comunque essere soggetto a un termine finale. In mancanza di una disciplina speciale, si applica la regola generale secondo cui il procedimento si estingue se decorrono 90 giorni dall'ultimo atto senza il compimento di ulteriori atti. Nei procedimenti conseguenti a una sentenza di proscioglimento per prescrizione, il termine di 90 giorni può essere interrotto dal compimento di qualsiasi atto istruttorio. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha allegato né documentato atti istruttori idonei a interrompere il termine; il rinvio dell'udienza disciplinare dal 16 luglio al 29 ottobre 2024, superiore a 90 giorni e non soggetto a sospensione feriale, ha comportato la decadenza dal potere sanzionatorio, comunque maturata al 15 settembre 2024. La destituzione, notificata il 15 gennaio 2025, è stata quindi irrogata tardivamente. Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati e compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 449/1992

    L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse

    La disposizione riguarda la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio e costituisce il presupposto della sospensione disposta nel 2013.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 449/1992

    Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato

    La disposizione impone la sospensione del procedimento disciplinare connesso al procedimento penale fino alla definizione irrevocabile di quest'ultimo.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449/1992

    È stato invocato per sostenere il termine di 180 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla conoscenza della sentenza penale.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992

    Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    La disposizione consente l'applicazione sussidiaria della disciplina generale del pubblico impiego, in quanto compatibile.

  • art. 117 d.P.R. n. 3/1957

    Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso

    È stato richiamato dal Ministero per sostenere l'impossibilità di avviare il procedimento disciplinare prima della definizione del processo penale.

  • art. 120 d.P.R. n. 3/1957

    il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto

    In assenza di un termine finale previsto dalla disciplina speciale, la norma generale impone la conclusione del procedimento entro 90 giorni dall'ultimo atto, salvo interruzione mediante il compimento di un atto istruttorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In caso di procedimento penale conclusosi con proscioglimento per prescrizione, l'Amministrazione conserva il potere-dovere di valutare autonomamente i fatti emersi ai fini disciplinari, poiché la prescrizione non equivale a un accertamento assolutorio nel merito; tuttavia, il procedimento disciplinare resta soggetto ai termini previsti dalla legge.
  • Quando la disciplina speciale non stabilisce un termine finale per il procedimento disciplinare conseguente a una sentenza di proscioglimento per prescrizione, si applica la regola generale dell'estinzione dopo 90 giorni dall'ultimo atto senza il compimento di ulteriori atti.
  • Nel procedimento disciplinare conseguente a una sentenza di proscioglimento per prescrizione, il termine di 90 giorni può essere interrotto dal compimento di qualsiasi atto istruttorio; un mero rinvio dell'organo collegiale, non accompagnato da attività istruttoria e superiore a 90 giorni, non impedisce la decadenza dal potere sanzionatorio.
  • L'Amministrazione deve allegare e documentare gli atti istruttori che assume idonei a interrompere il termine di conclusione del procedimento disciplinare; in mancanza, il decorso del termine deve essere valutato sulla base degli atti effettivamente risultanti dal procedimento.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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