Direttiva 2018/1846
Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2018/1846 modifica la direttiva 2008/68/CE per recepire gli aggiornamenti biennali degli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose. Adegua gli allegati relativi a strada, ferrovia e vie navigabili interne alle versioni applicabili dal 1° gennaio 2019. Gli Stati membri devono trasporre le modifiche entro il 30 giugno 2019 e notificare alla Commissione le misure adottate.
Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, per allinearli alle versioni 2019 degli accordi internazionali ADR, RID e ADN.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, come disciplinato dalla direttiva 2008/68/CE. Incide sugli allegati I, II e III di tale direttiva, che richiamano rispettivamente ADR, RID e ADN. Non introduce un regime autonomo per gli operatori, ma aggiorna il rinvio alle norme internazionali applicabili dal 1° gennaio 2019, con riferimento al periodo transitorio previsto fino al 30 giugno 2019 dagli accordi internazionali richiamati.
Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose
La direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2008/68/CE per mantenerne l’allineamento con gli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose. Il provvedimento recepisce gli aggiornamenti periodici di ADR, RID e ADN, applicabili dal 1° gennaio 2019, con l’effetto di garantire coerenza tecnica e uniformità normativa nell’Unione.
Finalità e contesto
La ratio dell’atto è esclusivamente di aggiornamento tecnico: i considerando evidenziano che gli allegati della direttiva 2008/68/CE rinviano a disposizioni contenute negli accordi internazionali per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne. Poiché tali accordi vengono aggiornati ogni due anni, la Commissione adegua i rinvii normativi per evitare disallineamenti rispetto alle versioni internazionali applicabili dal 1° gennaio 2019.
Ambito di applicazione
La direttiva non istituisce obblighi materiali nuovi per gli operatori economici, ma modifica i riferimenti contenuti negli allegati della direttiva 2008/68/CE. L’intervento riguarda:
- il trasporto su strada, tramite l’ADR;
- il trasporto per ferrovia, tramite il RID;
- il trasporto per vie navigabili interne, tramite l’ADN.
L’effetto è rivolto agli Stati membri, chiamati a recepire la modifica nel diritto interno e a mantenere aggiornato il quadro nazionale applicabile al trasporto interno di merci pericolose.
Modifiche agli allegati della direttiva 2008/68/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.
Per l’ADR, la nuova sezione I.1 richiama gli allegati A e B dell’ADR, applicabili dal 1° gennaio 2019, precisando che, se del caso, il termine "parte contraente" deve intendersi come "Stato membro".
Per il RID, la nuova sezione II.1 richiama l’allegato del RID contenuto nell’appendice C della COTIF, applicabile dal 1° gennaio 2019, sostituendo, se del caso, l’espressione "Stato contraente del RID" con "Stato membro".
Per l’ADN, la nuova sezione III.1 richiama i regolamenti allegati all’ADN, applicabili dal 1° gennaio 2019, oltre all’articolo 3, lettere f) e h), e all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, anche qui con la sostituzione del termine "parte contraente" con "Stato membro" se necessario.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del termine di trasposizione, entro il quale il risultato richiesto dall’atto deve essere reso effettivo negli ordinamenti nazionali.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- assicurare che tali disposizioni contengano un riferimento alla direttiva, oppure che tale riferimento sia allegato alla pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La scelta delle modalità tecniche di riferimento è lasciata agli Stati membri, in linea con la natura della direttiva, che vincola quanto al risultato ma non alla forma.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari esclusivamente gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la direttiva assume rilievo soprattutto come atto di aggiornamento del quadro normativo applicabile al trasporto interno di merci pericolose. L’attenzione operativa va posta sulla decorrenza del 1° gennaio 2019 delle nuove versioni degli accordi internazionali e sul termine di recepimento del 30 giugno 2019, oltre che sull’eventuale adeguamento delle prassi nazionali e dei richiami normativi contenuti nella disciplina interna.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati ADR, RID e ADN
L’articolo 1 sostituisce le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. Per l’ADR si applicano gli allegati A e B a decorrere dal 1° gennaio 2019, con sostituzione del termine "parte contraente" con "Stato membro" se del caso. Per il RID si applica l’allegato del RID, contenuto nell’appendice C della COTIF, dal 1° gennaio 2019, sostituendo "Stato contraente del RID" con "Stato membro" se del caso. Per l’ADN si applicano i regolamenti allegati all’ADN dal 1° gennaio 2019, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, con sostituzione di "parte contraente" con "Stato membro" se del caso.
Obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2019
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.
Modalità di riferimento alla direttiva e notifica delle disposizioni nazionali
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri.
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