Regolamento (UE) 2020/1221
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione del 26 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i dazi all’importazione applicabili ai cereali a decorrere dal 27 agosto 2020, sulla base del sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. Per i prodotti elencati nell’allegato I, i dazi risultano fissati a 0,00 EUR/t, con alcune regole particolari di calcolo e riduzione previste per specifiche rotte, porti e per talune merci originarie del Canada. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei dazi all’importazione applicabili nel settore dei cereali a decorrere dal 27 agosto 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti cerealicoli elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento, segale, granturco e sorgo identificati dai codici NC indicati nell’allegato I. Il regolamento opera dal 27 agosto 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per alcuni prodotti originari del Canada il dazio è determinato secondo una regola specifica richiamata dal regolamento (UE) n. 642/2010. Sono previste riduzioni specifiche per taluni porti di sbarco e una riduzione forfettaria per il granturco se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 27 agosto 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione aggiorna i dazi all’importazione per taluni cereali, nell’ambito del sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010, adottato in attuazione della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione motiva l’atto con l’esigenza di fissare i dazi per il periodo decorrente dal 27 agosto 2020, fino a nuova fissazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di specifiche categorie di cereali identificate nell’allegato I attraverso i codici NC. Le merci interessate comprendono, in particolare, frumento, segale, granturco e sorgo, sia in alcune qualità specifiche sia come prodotti destinati o non destinati alla semina. Il regime si applica dal 27 agosto 2020 e permane fino all’adozione di una nuova fissazione tariffaria.
Sono espressamente richiamate alcune regole speciali:
- per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato secondo l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010;
- in talune ipotesi di sbarco e di itinerario marittimo l’importatore può ottenere una riduzione del dazio;
- per il granturco può operare una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, se sono rispettate le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Quadro normativo richiamato
Il regolamento si fonda sull’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si inserisce nel meccanismo attuativo del regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina le modalità di applicazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali. Nei considerando viene ricordato che il dazio è determinato a partire dal prezzo di intervento, maggiorato del 55% e ridotto del prezzo cif all’importazione, con il limite massimo rappresentato dall’aliquota della tariffa doganale comune.
Inoltre, per il calcolo del dazio si utilizzano prezzi rappresentativi cif all’importazione, determinati periodicamente secondo il metodo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010.
Importi e prodotti interessati
L’allegato I fissa per tutte le voci elencate un dazio pari a 0,00 EUR/t. Le principali voci comprendono:
- frumento duro da seme e frumento duro di alta qualità, diverso da quello da seme;
- frumento tenero da seme e frumento tenero di alta qualità, diverso da quello da seme;
- segale da seme e non destinata alla semina;
- granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e granturco diverso dal granturco da seme;
- sorgo da granella, distinto tra prodotto destinato alla semina e non destinato alla semina.
Riduzioni e condizioni particolari
L’allegato I prevede riduzioni specifiche del dazio in funzione del porto di sbarco e della rotta seguita:
- riduzione di 3 EUR/t per i porti sul Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o sul Mar Nero, quando le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez;
- riduzione di 2 EUR/t per alcuni Stati membri e zone costiere atlantiche, quando le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico.
Per il granturco, la nota finale dell’allegato I consente una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo
L’allegato II espone i dati di mercato e di trasporto utilizzati per la determinazione dei dazi:
- medie del periodo di riferimento delle quotazioni per frumento tenero e granturco;
- premi relativi alle piazze del Golfo e dei Grandi Laghi;
- spese di nolo tra Golfo del Messico e Rotterdam e tra Grandi Laghi e Rotterdam.
È inoltre indicato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010, è incluso un premio positivo di 14 EUR/t.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 27 agosto 2020. Il testo ribadisce la sua efficacia diretta e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi all’importazione dal 27 agosto 2020
L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 27 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I del regolamento, determinati sulla base degli elementi di calcolo riportati nell’allegato II.
Prodotti interessati e livelli tariffari
L’allegato I riguarda i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00, riferiti a frumento, segale, granturco e sorgo. Per tutte le voci indicate il dazio all’importazione è fissato a 0,00 EUR/t.
Riduzioni del dazio in funzione del porto di sbarco
In base alla nota 1 dell’allegato I, l’importatore può beneficiare di una riduzione del dazio pari a 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez; oppure pari a 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico.
Regola speciale per merci originarie del Canada
La nota 2 dell’allegato I prevede che, per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Riduzione forfettaria per il granturco
La nota 3 dell’allegato I prevede che l’importatore possa beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Parametri di calcolo dei dazi
L’allegato II riporta gli elementi usati per il calcolo dei dazi dell’allegato I: medie del periodo di riferimento delle quotazioni per frumento tenero e granturco, premi su Golfo e Grandi Laghi, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam. È inoltre indicato che un premio positivo di 14 EUR/t è incluso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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