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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1216

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1216 della Commissione del 24 agosto 2020 che annulla le fatture emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

Normativa europea32020R1216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata che Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. ha violato l’impegno sui prezzi accettato nell’ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici cinesi. Per tale motivo annulla un elenco di fatture corrispondenti all’impegno, impedendone l’uso come fatture commerciali valide ai fini del dazio variabile PMI. Ne deriva la riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti per le importazioni sdoganate con quelle fatture, salvo prescrizione. Restano invece impregiudicate le altre importazioni effettuate dal 1o ottobre 2017 con fatture commerciali valide emesse secondo il nuovo regime.

Annullamento di specifiche fatture emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. in violazione di un impegno sui prezzi nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici cinesi.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di vendita e alle relative fatture corrispondenti all’impegno emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. prima del 1o ottobre 2017, concernenti moduli fotovoltaici in silicio cristallino e componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Produce effetti nei rapporti tra Commissione, autorità doganali degli Stati membri e importatori coinvolti nelle specifiche operazioni elencate nell’allegato. Sono fatte salve le altre importazioni di Trunsun Solar dal 1o ottobre 2017 accompagnate da fatture commerciali valide emesse conformemente ai regolamenti applicabili; inoltre, i dazi non sono riscossi se sono scaduti i termini di prescrizione ex articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

Il regolamento interviene nel sistema di difesa commerciale dell’Unione applicato ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver verificato che Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. aveva violato l’impegno sui prezzi allora vigente, dichiara nulle alcune fatture corrispondenti all’impegno e ne esclude l’utilizzabilità ai fini doganali, con conseguente riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti.

Contesto normativo

La disciplina si innesta sulle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 e successivamente confermate dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e (UE) 2017/366 a seguito di riesame in previsione della scadenza. In tale quadro era stato accettato un impegno sui prezzi, poi abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570, che dal 1o ottobre 2017 ha introdotto un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all’importazione (PMI).

Meccanismo dell’impegno e violazioni accertate

Secondo le condizioni dell’impegno, i produttori esportatori non potevano vendere al primo acquirente indipendente nell’Unione a un prezzo inferiore al PMI e potevano emettere solo fatture conformi alle specifiche richieste. La Commissione rileva che Trunsun Solar ha emesso fatture corrispondenti all’impegno e, simultaneamente, fatture commerciali ordinarie per le stesse operazioni, con prezzi inferiori al PMI e con indicazioni non complete rispetto alle prescrizioni formali. Inoltre, nei report trimestrali trasmessi alla Commissione sarebbero stati indicati prezzi più elevati di quelli effettivamente fatturati.

Fatture interessate e periodo rilevante

Le fatture annullate sono quelle elencate nell’allegato, tutte emesse tra il 23 agosto e il 13 settembre 2017. La Commissione chiarisce che la violazione si è verificata quando l’impegno era ancora in vigore; il fatto che alcune merci siano state sdoganate dopo il 1o ottobre 2017 non sana la violazione originaria né impedisce l’annullamento delle fatture emesse nel periodo di vigenza dell’impegno.

Riscontro procedurale e difese respinte

La Commissione ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite. CCCME e Trunsun Solar hanno contestato la base giuridica dell’annullamento, il momento rilevante per l’applicazione del regime doganale, il legittimo affidamento e la proporzionalità della misura. Tali argomentazioni sono state respinte: la Commissione ritiene che il potere di annullare le fatture derivi dalle norme antidumping e antisovvenzioni di base e che la violazione avvenuta durante l’impegno consenta di negare il beneficio del dazio variabile PMI anche se la contestazione emerge successivamente alla sua abrogazione.

Effetti giuridici e doganali

L’articolo 1 dichiara nulle le fatture elencate e vieta alle autorità doganali di trattarle come fatture commerciali valide ai fini dell’applicazione del dazio variabile PMI. L’articolo 2 ordina l’eliminazione di Trunsun Solar dal regime del nuovo allegato VI del regolamento antidumping e del nuovo allegato 5 del regolamento antisovvenzioni, dispone la riscossione dei dazi dovuti per le importazioni sdoganate con le fatture annullate e salva le importazioni successive accompagnate da fatture commerciali valide. Resta inoltre fermo il controllo dei termini di prescrizione previsti dal codice doganale dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Constatazione della violazione dell’impegno

La Commissione conclude che Trunsun Solar ha violato l’impegno mentre era ancora in vigore, emettendo fatture corrispondenti all’impegno non conformi al PMI, con contenuti obbligatori mancanti e parallelamente fatture commerciali ordinarie per le stesse operazioni, nonché comunicando alla Commissione prezzi non corrispondenti a quelli effettivi.

Annullamento delle fatture e loro inefficacia doganale

L’articolo 1 dichiara nulle le fatture elencate nell’allegato e stabilisce che esse non sono accettate dalle autorità doganali come fatture commerciali ai sensi dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dell’allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

Eliminazione di Trunsun Solar dal regime del dazio variabile PMI

L’articolo 2, paragrafo 1, dispone che, a decorrere dal 1o ottobre 2017, Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. è eliminata dal nuovo allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dal nuovo allegato 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, come modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570.

Riscossione dei dazi dovuti

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede la riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per le importazioni sdoganate con le fatture annullate, salvo prescrizione ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Salvezza delle altre importazioni valide

L’articolo 2, paragrafo 3, precisa che restano impregiudicate le altre importazioni di Trunsun Solar dal 1o ottobre 2017 accompagnate da fatture commerciali valide emesse a decorrere da tale data conformemente ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica alle operazioni effettuate con le fatture corrispondenti all’impegno di cui all’articolo 1.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionidiritto doganalepolitica commercialedifesa commerciale

Testo integrale

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