Regolamento (UE) 2020/1217
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione del 25 agosto 2020 relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga al divieto generale di importazione nell’Unione di specifiche piante bonsai e da impianto originarie del Giappone, sulla base del quadro fitosanitario del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La deroga è motivata dal parere scientifico EFSA e viene subordinata a una serie articolata di condizioni di coltivazione, ispezione, tracciabilità, certificazione fitosanitaria e blocco post-ingresso. Il regime ha carattere temporaneo fino al 31 dicembre 2023 e sostituisce la precedente decisione 2002/887/CE, che viene abrogata.
Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’Unione di alcune piante bonsai e da impianto originarie del Giappone, con condizioni fitosanitarie specifiche e abrogazione della decisione 2002/887/CE.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L. originarie del Giappone, incluse in particolare Chamaecyparis sp., Juniperus sp., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), Pinus thunbergii Parl. e gli innesti di tali specie su portainnesti di altre specie di Pinus originarie del Giappone. La deroga opera in relazione al divieto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e si applica solo se sono rispettate le condizioni tecniche dell’allegato; restano fermi gli obblighi generali del medesimo regolamento, in particolare quelli dell’allegato VII, punto 30. È limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2023, con finestre specifiche di importazione per i diversi generi/specie. Non disciplina sementi e frutti, espressamente esclusi dal divieto originario.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217: deroga per l’introduzione nell’Unione di specifiche piante bonsai e da impianto originarie del Giappone
Il regolamento si inserisce nel quadro della nuova disciplina fitosanitaria dell’Unione introdotta dal regolamento (UE) 2016/2031 e attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Esso sostituisce il precedente regime derogatorio contenuto nella decisione 2002/887/CE, ritenuto ancora giustificato alla luce delle valutazioni scientifiche disponibili, ma da ricondurre alla nuova architettura normativa.
Contesto e finalità della deroga
La regola generale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 vieta l’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis, Juniperus e Pinus, ad eccezione di frutti e sementi. La Commissione, tenendo conto del parere EFSA del maggio 2019 sul rischio fitosanitario delle piante bonsai di Pinus thunbergii dal Giappone e delle informazioni tecniche trasmesse dal Giappone, ha ritenuto che, a determinate condizioni, il rischio residuo sia accettabile e possa essere ammessa una deroga temporanea.
Ambito soggettivo e oggettivo
La deroga riguarda esclusivamente le "piante specificate" definite all’articolo 1: Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus sp. L., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), Pinus thunbergii Parl., nonché gli innesti delle ultime due specie su portainnesto di un’altra specie di Pinus, purché originarie del Giappone. Il regolamento non liberalizza l’importazione in via generale, ma consente l’ingresso solo alle partite conformi all’allegato e solo nei periodi autorizzati dall’articolo 3.
Periodi di importazione autorizzati
La deroga è temporalmente limitata:
- per Chamaecyparis, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2023;
- per Juniperus, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2023;
- per Pinus L., dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2023.
Requisiti di produzione nei vivai giapponesi
L’allegato richiede che le piante siano state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente registrati e sottoposti al regime dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) del Giappone. Gli elenchi annuali dei vivai registrati devono essere resi disponibili alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno e indicare il numero di piante coltivate in ciascun vivaio, nella misura in cui siano ritenute idonee all’introduzione nell’Unione.
Ispezioni ufficiali e organismi nocivi rilevanti
Per garantire un livello adeguato di indennità fitosanitaria, i vivai e le immediate vicinanze devono essere sottoposti a ispezioni ufficiali almeno sei volte l’anno a intervalli opportuni. Le specie vegetali coltivate nei vivai controllati devono essere monitorate con riferimento a specifici organismi nocivi rilevanti, differenziati per genere/specie, tra cui numerosi parassiti e patogeni elencati espressamente nell’allegato, oltre a ogni altro organismo nocivo da quarantena o soggetto alle misure dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 non noto nell’Unione.
Misure in caso di infestazione e perdita dello status del vivaio
Dopo le ispezioni, le piante devono risultare indenni dagli organismi nocivi rilevanti. Le piante infestate devono essere rimosse dall’NPPO, dagli organismi nazionali competenti o da operatori professionali sotto supervisione ufficiale. Le restanti piante devono essere trattate e tenute per un periodo adeguato prima di nuove verifiche. Se viene accertata la presenza di uno degli organismi rilevanti, il vivaio perde lo status di vivaio ufficialmente registrato; la Commissione deve essere informata immediatamente e la registrazione può essere rinnovata non prima dell’anno successivo.
Requisiti materiali, tracciabilità e certificazione fitosanitaria
Le piante devono essere collocate in vasi su scaffalature sollevate di almeno 50 cm da terra oppure su pavimenti di cemento impermeabili ai nematodi, in buono stato e privi di residui. Devono inoltre essere marchiate individualmente con un codice di tracciabilità che consenta di identificare il vivaio registrato e l’anno di invasatura. Il materiale deve essere tracciabile dal momento dell’uscita dal vivaio fino al carico per l’esportazione. Deve accompagnarlo un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO del Giappone, che attesti la conformità alle condizioni dell’allegato e all’allegato VII, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2072, e che riporti i dati dei vivai, i codici di tracciabilità, l’ultimo trattamento applicato e la dichiarazione supplementare di conformità al regolamento (UE) 2020/1217.
Formalità di ingresso, blocco post-importazione e distruzione dei lotti non conformi
L’operatore responsabile deve caricare nel sistema IMSOC il documento sanitario comune di entrata (DSCE) con le informazioni essenziali sulla partita, inclusi tipo e quantità di materiale, data dichiarata di importazione e luogo ufficialmente riconosciuto per il blocco successivo all’ingresso. Gli Stati membri devono informare preventivamente gli importatori delle condizioni applicabili. Prima dell’immissione in commercio, il materiale è sottoposto a blocco ufficiale in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena: per Pinus e Chamaecyparis per almeno tre mesi di ripresa vegetativa, per Juniperus dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno. Durante il blocco il materiale deve rimanere indenne dagli organismi nocivi rilevanti; in caso contrario, i lotti devono essere immediatamente distrutti sotto supervisione ufficiale.
Notifica delle contaminazioni e effetti sul vivaio
Se durante il blocco successivo all’ingresso si conferma una contaminazione da organismi nocivi rilevanti, lo Stato membro deve notificarla alla Commissione e agli altri Stati membri. Il vivaio giapponese interessato perde lo status di vivaio ufficialmente registrato e la Commissione informa senza indugio il Giappone. Questo meccanismo rafforza la tracciabilità e consente un controllo continuo della conformità del sistema di esportazione giapponese.
Entrata in vigore e abrogazione della disciplina precedente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con l’articolo 4 viene abrogata la decisione 2002/887/CE, così da ricondurre la deroga a un atto normativo coerente con il nuovo diritto fitosanitario dell’Unione.
Disposizioni principali
Definizione delle piante specificate
L’articolo 1 definisce le "piante specificate" come piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus sp. L., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), Pinus thunbergii Parl. e gli innesti di Pinus parviflora e Pinus thunbergii su portainnesti di un’altra specie di Pinus, purché originarie del Giappone.
Deroga al divieto di introduzione
L’articolo 2 deroga all’articolo 7 e all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consentendo l’introduzione nell’Unione delle piante specificate solo se sono rispettate le condizioni stabilite nell’allegato del regolamento.
Periodi di applicazione
L’articolo 3 limita la deroga ai seguenti periodi: per Chamaecyparis dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2023; per Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2023; per Pinus L. dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2023.
Abrogazione della precedente decisione
L’articolo 4 abroga la decisione 2002/887/CE, sostituendo il precedente regime derogatorio per chiarezza e coerenza con il nuovo quadro normativo fondato sul regolamento (UE) 2016/2031.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Condizioni di produzione, registrazione e controlli nei vivai
L’allegato richiede che le piante siano coltivate e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente registrati e soggetti al regime di lotta dell’NPPO del Giappone; gli elenchi annuali dei vivai devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno. Sono previste ispezioni ufficiali almeno sei volte l’anno, con elencazione dettagliata degli organismi nocivi rilevanti per Juniperus, Chamaecyparis e le diverse specie di Pinus, inclusi "qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena" o soggetto all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 non noto nell’Unione.
Tracciabilità, certificazione e dati nel DSCE
L’allegato impone che le piante siano mantenute indenni dagli organismi nocivi rilevanti, che le piante infestate siano rimosse sotto supervisione ufficiale e che la perdita dello status di vivaio registrato sia immediata in caso di riscontro di tali organismi. Le piante devono essere collocate in vasi su scaffalature o su pavimenti in cemento impermeabili ai nematodi, avere un sistema di tracciabilità individuale, essere accompagnate da certificato fitosanitario con indicazioni obbligatorie e essere preannunciate nel sistema IMSOC mediante DSCE con informazioni minime sulla partita.
Blocco successivo all’ingresso e distruzione delle partite non conformi
Prima dell’immissione in commercio, il materiale è soggetto a blocco ufficiale successivo all’ingresso in struttura di confinamento o stazione di quarantena: per Pinus e Chamaecyparis per almeno tre mesi di ripresa vegetativa, per Juniperus dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno. Se durante tale periodo non risultano indenni dagli organismi rilevanti, i lotti devono essere immediatamente distrutti sotto supervisione ufficiale.
Notifiche alle autorità e perdita dello status del vivaio
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali contaminazioni confermate nel periodo di blocco successivo all’ingresso; il vivaio giapponese interessato perde lo status di vivaio ufficialmente registrato e la Commissione informa senza indugio il Giappone.
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