Regolamento (UE) 2020/1218
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione del 25 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i dazi all’importazione nel settore dei cereali sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. Stabilisce, con efficacia dal 26 agosto 2020, gli importi applicabili per i principali cereali interessati e rinvia agli allegati per i dati di calcolo. La disciplina include anche regole particolari per riduzioni del dazio in funzione del porto di sbarco e per talune merci originarie del Canada.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni cereali e prodotti cerealicoli individuati dai codici NC elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento tenero e duro, segale, granturco e sorgo. I dazi fissati valgono a decorrere dal 26 agosto 2020 e fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. Restano applicabili le regole speciali già previste dal regolamento (UE) n. 642/2010, incluse le riduzioni per determinati porti e l’eccezione per alcuni prodotti originari del Canada.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione aggiorna i dazi all’importazione applicabili ad alcuni cereali, in attuazione del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. La fissazione avviene sulla base dei prezzi rappresentativi all’importazione e degli altri elementi di calcolo richiamati dalla normativa settoriale, con applicazione dal 26 agosto 2020.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 183, come base giuridica dell’intervento. Nei considerando viene ricordato che, ai sensi del regolamento (UE) n. 642/2010, il dazio all’importazione di determinati prodotti cerealicoli è collegato al prezzo d’intervento aumentato del 55% e ridotto del prezzo cif all’importazione della spedizione, senza poter superare l’aliquota della tariffa doganale comune. Viene inoltre richiamato il sistema dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, determinati giornalmente secondo il metodo stabilito dal regolamento di esecuzione.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
Il regolamento concerne i prodotti cerealicoli individuati dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, tra cui:
- frumento (grano) duro e tenero, in varie voci e qualità;
- segale;
- granturco;
- sorgo.
Le aliquote sono stabilite nell’allegato I del regolamento e si applicano alle importazioni nell’Unione europea. Il provvedimento non disciplina aspetti di produzione interna, ma esclusivamente il trattamento doganale all’importazione.
Dazi fissati nell’allegato I
L’allegato I contiene le aliquote in euro per tonnellata. Per il frumento duro e tenero le aliquote indicate sono pari a 0,00 EUR/t. Per segale, granturco e sorgo, le aliquote indicate sono pari a 0,26 EUR/t.
L’allegato segnala inoltre che, per il calcolo concreto del dazio, possono operare riduzioni specifiche previste dal regolamento (UE) n. 642/2010:
- riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, al di là dello stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, e le merci arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
- riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in determinati Stati membri o aree costiere atlantiche e le merci arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.
Regime speciale per merci originarie del Canada
Per i prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, l’allegato I rinvia espressamente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010 per il calcolo del dazio. Si tratta quindi di un regime speciale che deroga al calcolo ordinario per tali importazioni.
Elementi di calcolo e dati di mercato
L’allegato II riporta gli elementi utilizzati per la fissazione dei dazi. In particolare, contiene:
- le medie del periodo di riferimento delle quotazioni per frumento tenero e granturco;
- i premi di mercato considerati;
- le spese di nolo rilevate per i collegamenti Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam.
È inoltre indicato che un premio positivo di 14 EUR/t è incluso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La sua efficacia pratica decorre dal 26 agosto 2020 per i dazi fissati nell’allegato I.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi all’importazione
L’articolo 1 dispone che, a decorrere dal 26 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli riportati nell’allegato I, determinati sulla base degli elementi contenuti nell’allegato II.
Durata di applicazione e aggiornamento
I dazi fissati si applicano dal 26 agosto 2020 fino all’adozione e all’entrata in vigore di una nuova fissazione da parte della Commissione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aliquote per i prodotti interessati
L’allegato I fissa i dazi in EUR/t per frumento, segale, granturco e sorgo. Per il frumento tenero e duro le aliquote indicate sono pari a 0,00 EUR/t; per segale, granturco e sorgo le aliquote indicate sono pari a 0,26 EUR/t.
Riduzioni del dazio e regole speciali
L’allegato I richiama le riduzioni previste dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010: diminuzione di 3 EUR/t per determinate condizioni di sbarco nel Mediterraneo o nel Mar Nero e di 2 EUR/t per taluni porti del Nord e dell’Atlantico. È inoltre prevista, per specifici codici NC originari del Canada, l’applicazione del metodo di calcolo dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010; per il granturco può applicarsi una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 di tale regolamento.
Elementi di calcolo dei dazi
L’allegato II riporta le medie del periodo di riferimento per le quotazioni di frumento tenero e granturco, nonché le spese di nolo utilizzate per il calcolo dei dazi. Sono indicati anche i riferimenti ai premi di mercato rilevanti e la nota sul premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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