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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1625

Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione del 25 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/1625 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 in materia di identificazione e tracciabilità di ovini e caprini detenuti. Introduce una ulteriore deroga per gli animali giovani destinati al macello dopo ingrasso in un altro stabilimento, consentendo l’uso di un mezzo di identificazione convenzionale alle condizioni previste. Viene inoltre chiarito che gli Stati membri devono disporre di procedure per l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 46.

Modifica del regime di tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, introducendo una nuova deroga per i capi giovani destinati al macello dopo ingrasso in un altro stabilimento e precisando le procedure nazionali di applicazione delle deroghe.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che detengono ovini e caprini nell’Unione, con particolare riguardo alla loro identificazione e tracciabilità ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come integrativo del regolamento (UE) 2016/429. Incide sui movimenti di ovini e caprini giovani destinati al macello dopo ingrasso in un altro stabilimento, purché non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro e siano macellati prima dei 12 mesi di età. Impatta anche sugli Stati membri, chiamati a prevedere procedure per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2035.

Modifica della tracciabilità di ovini e caprini detenuti

Il regolamento delegato (UE) 2020/1625 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2035, adottato nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. La modifica nasce dall’esigenza di attenuare oneri e costi ritenuti sproporzionati per gli allevatori, salvaguardando al contempo un livello sufficiente di tracciabilità e il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione ha ricevuto osservazioni da portatori di interessi e Stati membri circa l’impatto della disciplina originaria sulla tracciabilità degli ovini e dei caprini, in particolare per gli animali giovani destinati al macello dopo essere stati raccolti o ingrassati. La Commissione ritiene che, in tali casi, un marchio auricolare convenzionale o una fascia per pastorale convenzionale possa garantire una tracciabilità sufficiente, purché i movimenti avvengano all’interno dello stesso Stato membro e siano registrati in un’unica banca dati.

Ambito materiale della modifica

Il regolamento non riscrive integralmente il sistema di identificazione degli ovini e dei caprini, ma modifica puntualmente tre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/2035:

  • l’articolo 45, paragrafo 4, lettera a), in tema di mezzi di identificazione;
  • l’articolo 46, introducendo un nuovo paragrafo 5 con una deroga specifica;
  • l’articolo 48, paragrafo 4, aggiungendo un obbligo documentale connesso all’applicazione delle deroghe.

Nuova deroga per animali giovani destinati al macello

La novità sostanziale è l’introduzione di una deroga per gli ovini e caprini destinati al macello dopo ingrasso in un altro stabilimento. In tali casi, ciascun animale può essere identificato almeno mediante:

  • il marchio auricolare convenzionale; oppure
  • la fascia per pastorale convenzionale,

sempre che il mezzo riporti in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita o il codice di identificazione dell’animale.

La deroga è subordinata a due condizioni cumulative:

  • gli animali non devono essere destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
  • devono essere macellati prima dei 12 mesi di età.

Coordinamento con le altre deroghe e con la disciplina nazionale

Il regolamento chiarisce che, per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5, gli operatori devono presentare la documentazione prevista dall’articolo 48, paragrafo 4, lettera c). Nei considerando si sottolinea inoltre che gli Stati membri devono disporre di procedure specifiche per l’applicazione delle deroghe, in coerenza con il sistema di identificazione e registrazione previsto dall’articolo 108 del regolamento (UE) 2016/429.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 21 aprile 2021. Questa decorrenza è allineata a quella del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova deroga per ovini e caprini giovani destinati al macello

All’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è aggiunto il paragrafo 5. In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita o il codice di identificazione dell’animale. La deroga si applica solo se gli animali non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro e sono macellati prima dei 12 mesi di età.

Adeguamento del rinvio alle deroghe nell’identificazione

All’articolo 45, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il riferimento è sostituito in modo che l’identificazione sia effettuata mediante uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46.

Obblighi documentali per l’applicazione delle deroghe

All’articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c), che richiede la presentazione, da parte degli operatori, della documentazione necessaria per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5.

Procedure nazionali per le deroghe

I considerando chiariscono che, ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri devono istituire un sistema per l’identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti e prevedere procedure per il suo corretto funzionamento, incluse quelle relative alla gestione delle deroghe applicate a livello nazionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilità degli animaliidentificazione animaleallevamentomercato interno

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