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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1231

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020 relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R1231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce un quadro uniforme per la comunicazione dei risultati delle indagini fitosanitarie degli Stati membri e per la pianificazione pluriennale delle attività di sorveglianza. L’obiettivo è assicurare comparabilità, coerenza e qualità dei dati trasmessi alla Commissione, anche alla luce delle schede di sorveglianza fitosanitaria e delle linee guida predisposte dall’EFSA. Il testo distingue tra relazioni annuali, programmi pluriennali e, ove richiesto o scelto, indagini su base statistica. Gli allegati contengono modelli dettagliati con istruzioni operative su contenuti, classificazioni, indicatori, termini e criteri di compilazione.

Stabilisce il formato standard e le istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini fitosanitarie e per i programmi d’indagini pluriennali previsti dal regolamento (UE) 2016/2031.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzarlo per predisporre e trasmettere alla Commissione le relazioni annuali sui risultati delle indagini sugli organismi nocivi di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché per redigere i programmi d’indagini pluriennali di cui all’articolo 23 del medesimo regolamento. Riguarda in particolare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031 nelle zone in cui non è nota la loro presenza, e gli organismi nocivi prioritari. Il regolamento disciplina anche i casi in cui le indagini siano svolte su base statistica e contiene esclusivamente formati, modelli e istruzioni pratiche, senza imporre nuovi obblighi sostanziali di sorveglianza oltre quelli già previsti dal regolamento di base.

Formato e istruzioni per le relazioni annuali e i programmi pluriennali delle indagini fitosanitarie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione attua gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031, fissando modelli uniformi per la relazione annuale sui risultati delle indagini e per i programmi d’indagini pluriennali. La finalità è garantire una raccolta e una presentazione omogenee dei dati fitosanitari in tutta l’Unione, anche per consentire comparabilità, coordinamento e corretta valutazione dello status degli organismi nocivi.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento base 2016/2031 impone agli Stati membri indagini basate sul rischio per rilevare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché di organismi nocivi soggetti a misure specifiche nelle zone in cui non è nota la presenza. Esso richiede inoltre indagini annuali per gli organismi nocivi prioritari. Il presente regolamento di esecuzione non introduce nuove categorie di rischio, ma disciplina il formato dei dati da trasmettere, attingendo anche alle schede di sorveglianza fitosanitaria dell’EFSA e, se del caso, alle sue linee guida, per favorire un approccio coerente in tutto il territorio dell’Unione.

Ambito di applicazione

Le regole riguardano gli Stati membri e si applicano alle relazioni annuali sui risultati delle indagini di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché ai programmi d’indagini pluriennali previsti dall’articolo 23. Il perimetro materiale include:

  • organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • organismi nocivi soggetti alle misure di cui agli articoli 29 e 30 nelle zone in cui la loro presenza non è nota;
  • organismi nocivi prioritari, per quanto attiene alle indagini annuali previste dal regolamento di base.

Relazione annuale: struttura e contenuti

L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che impone una relazione annuale composta da tre parti:

  • Parte I: informazioni generali sui risultati dell’indagine, con indicazione dello Stato membro, dell’autorità competente, del contatto, delle organizzazioni partecipanti e una sintesi pubblica;
  • Parte II: presentazione dei risultati delle indagini;
  • Parte III: sintesi dei risultati e aggiornamento dello status dell’organismo nocivo.

Nella parte generale devono essere fornite anche informazioni su ambito del programma annuale, metodologia, numero totale di organismi nocivi sottoposti a indagine, numero di organismi nocivi rilevati e confermati, misure di follow-up e, se disponibile, un link a ulteriori informazioni sul sito nazionale.

Dettaglio dei risultati annuali ordinari

Per i risultati delle indagini, l’allegato I distingue tra:

  • organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • organismi nocivi soggetti agli articoli 29 e 30 nelle zone in cui non è nota la loro presenza.

Il modello richiede dati analitici su:

  • organismi nocivi oggetto di indagine, eventualmente per gruppi;
  • località geografiche e siti di indagine;
  • zone a rischio;
  • area della popolazione bersaglio e percentuale indagata;
  • materiale vegetale o merce indagata;
  • elenco delle specie vegetali;
  • calendario delle indagini;
  • dati di campionamento e di prova, inclusi esami visivi, campioni, campioni asintomatici, trappole, siti di cattura, tipi di prove, misure supplementari;
  • risultati positivi per organismo nocivo;
  • notifiche di focolai, da collegare a EUROPHYT-Focolai e conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
  • osservazioni ulteriori.

Le istruzioni consentono, in molti casi, una presentazione per gruppi di organismi nocivi, ma impongono una compilazione distinta per i luoghi di produzione autorizzati, che sono i luoghi in cui l’operatore è autorizzato a rilasciare passaporti delle piante.

Relazioni annuali su base statistica

L’allegato I contiene anche un modello separato per le indagini svolte su base statistica, da usare quando tali indagini siano state effettuate o quando la legislazione le richieda espressamente. In questo modello si richiedono, oltre ai dati identificativi e geografici, elementi tecnici più avanzati, tra cui:

  • definizione dell’indagine e parametri di input per RiBESS+;
  • sforzo di campionamento;
  • popolazione bersaglio;
  • unità epidemiologiche;
  • metodi di rilevazione;
  • efficacia di campionamento;
  • sensibilità del metodo;
  • fattori di rischio con livelli di rischio e rischi relativi;
  • numero di unità epidemiologiche, esami, campioni, trappole, siti di cattura, prove e altre misure;
  • risultati positivi, negativi e indeterminati;
  • notifiche di focolai;
  • livello di confidenza raggiunto;
  • prevalenza attesa.

Le istruzioni chiariscono le definizioni di popolazione bersaglio, unità epidemiologica, efficacia di campionamento, sensibilità del metodo e prevalenza attesa. Per le indagini a fini di rilevazione viene richiamato di regola un valore di prevalenza attesa dell’1%.

Aggiornamento dello status fitosanitario

La parte III dell’allegato I richiede che i risultati annuali siano sintetizzati anche in termini di aggiornamento dello status dell’organismo nocivo, secondo la norma internazionale ISPM n. 8. Il modello impone di indicare per ciascun organismo nocivo lo status iniziale all’avvio dell’indagine e quello aggiornato al termine della stessa.

Programmi d’indagini pluriennali: struttura generale

L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che disciplina i programmi pluriennali. Anche qui il modello si articola in una parte generale e in modelli più dettagliati. Nelle informazioni generali devono comparire:

  • Stato membro;
  • autorità competente;
  • referente;
  • obiettivo specifico di ciascun anno del programma;
  • giustificazione della non inclusione di determinati organismi nocivi;
  • modalità di registrazione e comunicazione delle informazioni raccolte;
  • sintesi pubblica destinata alla pubblicazione sul sito della Commissione.

Le modalità pratiche richiedono inoltre una breve descrizione e motivazione della distribuzione degli organismi nocivi nell’arco di 5-7 anni del programma, oltre alla giustificazione per ciascun organismo nocivo non incluso.

Programmi pluriennali ordinari

Per i programmi ordinari, l’allegato II impone una pianificazione per anni successivi con indicazione di:

  • anno di riferimento;
  • eventuale suddivisione per gruppi di organismi nocivi;
  • organismo nocivo;
  • località geografiche;
  • siti di indagine;
  • zone a rischio;
  • materiale vegetale o merce;
  • specie vegetali;
  • calendario;
  • dati relativi all’indagine, inclusi esami visivi, campioni, campioni asintomatici, trappole, siti di cattura, prove e misure ulteriori;
  • osservazioni.

Sono previste regole specifiche per i luoghi di produzione autorizzati, per i quali i dati non devono essere aggregati a livello di gruppo, ma riferiti a ciascun organismo nocivo e, se necessario, a più siti di indagine.

Programmi pluriennali su base statistica

Quando il programma riguarda indagini su base statistica, l’allegato II richiede una progettazione più tecnica, con sintesi e giustificazione di:

  • popolazione bersaglio, unità epidemiologiche e unità di ispezione;
  • metodi di rilevazione previsti e loro sensibilità;
  • fattori di rischio, livelli di rischio, rischi relativi e proporzione della popolazione ospite;
  • sforzo di campionamento previsto;
  • livello di confidenza atteso;
  • prevalenza attesa.

Il modello include inoltre le componenti operative della rilevazione, come località, siti, calendario, metodi, numero di esami, campioni, trappole, siti di cattura, prove e altre misure. Le istruzioni precisano che la sensibilità dell’indagine va intesa secondo la definizione dell’ISPM n. 31 e che la prevalenza attesa costituisce l’obiettivo di riferimento del piano di indagine.

Definizioni operative e criteri di compilazione

Le allegazioni contengono numerose precisazioni tecniche utili per la compilazione uniforme dei modelli. In particolare:

  • per le località geografiche si suggerisce l’uso dei livelli NUTS più bassi disponibili;
  • i siti di indagine possono comprendere campi, frutteti, vivai, foreste, giardini privati, siti pubblici, zone di conservazione, serre e altri ambienti specifici;
  • in più punti è ammessa l’aggregazione per gruppi di organismi nocivi, ma solo se compatibile con le istruzioni e con le prescrizioni specifiche dell’organismo nocivo;
  • le colonne su zone a rischio, popolazione bersaglio, unità epidemiologiche, efficacia e sensibilità vanno compilate solo quando applicabili o richieste dalle prescrizioni specifiche.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato e istruzioni per la relazione annuale

L’articolo 1 rinvia all’allegato I per il formato e le istruzioni delle relazioni annuali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione sui risultati delle indagini sugli organismi nocivi di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031. La relazione annuale si compone di tre parti: informazioni generali, presentazione dei risultati delle indagini e sintesi con aggiornamento dello status dell’organismo nocivo.

Formato dei programmi pluriennali e modalità pratiche

L’articolo 2 rinvia all’allegato II per il formato dei programmi d’indagini pluriennali e per le modalità pratiche di applicazione degli elementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, anche con riferimento a rischi specifici connessi a organismi nocivi. Il modello si articola in una parte generale e in modelli dettagliati per i programmi pluriennali.

Struttura delle relazioni annuali

L’allegato I richiede informazioni generali sul programma annuale (Stato membro, autorità competente, referente, organizzazioni partecipanti, sintesi pubblica) e una presentazione dettagliata dei risultati per organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e per organismi nocivi soggetti alle misure degli articoli 29 e 30 nelle zone non note, compresi località, siti, aree a rischio, materiali indagati, specie vegetali, calendario, modalità di campionamento, prove, risultati positivi e notifiche di focolai.

Relazioni annuali su base statistica

L’allegato I prevede un modello specifico, facoltativo salvo richiesta normativa, per le indagini su base statistica. Il modello include parametri di definizione dell’indagine, popolazione bersaglio, unità epidemiologiche, metodi di rilevazione, efficacia di campionamento, sensibilità del metodo, fattori di rischio, sforzo di campionamento, risultati, livello di confidenza e prevalenza attesa, con esplicito richiamo al calcolo secondo ISPM n. 31.

Aggiornamento dello status dell’organismo nocivo

La parte III dell’allegato I richiede una sintesi dei risultati e l’aggiornamento dello status di ciascun organismo nocivo incluso nell’indagine annuale conformemente alla ISPM n. 8, indicando lo status iniziale e quello aggiornato dopo l’indagine.

Programmi d’indagini pluriennali

L’allegato II disciplina le informazioni generali e i modelli dei programmi per più anni, compresa la giustificazione dell’eventuale non inclusione di taluni organismi nocivi, le modalità di registrazione e comunicazione dei dati e una sintesi pubblica per il sito della Commissione. È inoltre prevista una pianificazione della distribuzione degli organismi nocivi nel periodo di 5-7 anni del programma.

Indagini pluriennali ordinarie e su base statistica

L’allegato II distingue tra programmi pluriennali ordinari e programmi su base statistica. Per questi ultimi il programma deve sintetizzare e giustificare ipotesi, popolazione bersaglio, unità epidemiologiche, metodi di rilevazione, efficacia e sensibilità, fattori di rischio, sforzo di campionamento previsto, livello di confidenza e prevalenza attesa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacontrolli ufficialisorveglianzastatistica applicata alle indagini

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