Cassazione Civile, Sentenza n. 22959/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Teca spa aveva impugnato un decreto ingiuntivo di PolieCo per contributi consortili dovuti su prodotti in polietilene; Teca aveva chiamato in causa Conai sostenendo di aver versato a quest'ultimo i contributi per imballaggi e chiedendo in subordine la restituzione. In sede di primo grado l'opposizione di Teca fu respinta e la domanda di ripetizione nei confronti di Conai fu rigettata per mancata prova. Conai, pur essendo vittorioso in primo grado su quella domanda, propose appello per ottenere accertamenti sulla natura di imballaggio della produzione di Teca e ripetizione, ma la Corte d'appello lo ha rigettato per mancanza di interesse pratico, rilevando che la controversia principale si era definita con transazione tra Teca e PolieCo. Conai ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando nullità della sentenza e vocazione processuale a terzo con interesse proprio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Conai. Ha ritenuto infondati i motivi principali: Conai era risultato vincitore in primo grado sulla domanda di ripetizione ed era privo di interesse concreto ad impugnare una decisione che non poteva arrecargli un'utilità maggiore, anche perché Teca e PolieCo avevano poi definito la controversia mediante transazione. Inoltre la chiamata in causa di Conai era riconosciuta come chiamata in garanzia impropria ai fini di eventuale rivalsa, per cui Conai non poteva proporre impugnazione sul rapporto principale tra Teca e PolieCo. In conseguenza la Cassazione ha condannato Conai al pagamento delle spese di lite nei confronti di PolieCo.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il requisito dell'interesse ad agire ai fini dell'impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un concreto pregiudizio; non è sufficiente un interesse meramente teorico o astratto
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ground di cassazione richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione e presunta violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto i rilievi infondati
art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme sul contenuto della decisione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; invocate per censurare presunte omissioni motivazionali ma ritenute non sussistenti nella fattispecie
artt. 100, 105, 106 c.p.c.
Richiamati in relazione alla legittimazione ad impugnare e alla posizione soggettiva del terzo chiamato in causa; la Corte ha distinto tra terzo chiamato per rivalsa e parte direttamente interessata
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Norme citate in ricorso attinenti alla prova e all'efficacia delle sentenze; la Corte ha ritenuto che il giudicato formato in favore di Conai escludesse l'interesse all'impugnazione
Cass. n. 13395/18, nn. 15353/10 e 13373/08 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di riferimento per il principio che l'interesse ad impugnare va valutato sull'utilità concreta derivabile dall'accoglimento del gravame
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Richiamato per questioni contributo unificato e precisazioni sulle somme dovute in caso di soccombenza
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e concreto vantaggio processuale: chi ha ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado su quella specifica domanda non ha interesse ad appellare su quel capo perché non trae utilità dall'accoglimento dell'impugnazione
- La definizione della controversia principale mediante transazione fra le parti può rendere privo di interesse il gravame proposto da terzi che mirano ad ottenere un accertamento non più necessario alla soluzione pratica della lite
- La chiamata in garanzia impropria (terzo chiamato per rivalsa) non attribuisce al terzo un interesse autonomo a impugnare il rapporto principale tra attore e convenuto; il terzo può agire solo nei limiti del proprio interesse di rivalsa
- Per proporre impugnazioni efficaci è necessario che il ricorrente dimostri un pregiudizio attuale e l'utilità pratica dell'accoglimento del mezzo di impugnazione; censure puramente teoriche o di mera correttezza giuridica senza riflessi pratici sono insufficienti
- Le questioni di fatto già dichiarate in giudicato (es. mancata prova della doppia imposizione) ostacolano nuove impugnazioni sullo stesso punto se non viene dimostrata una rilevante novità o un vizio di diritto che incida sul decisum
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