Cassazione Penale, Ordinanza n. 17978/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La condanna riguardava una pena detentiva e pecuniaria per il reato di illecita detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo dedotto in cassazione riguardava la mancata esclusione della recidiva: il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato una mera ricaduta nel reato, senza adeguatamente motivare sulla reale capacità criminale o sulla maggiore pericolosità, e chiedeva quindi che la recidiva fosse esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa dalla Corte di merito con motivazione logica e coerente. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato una attività organizzata e non episodica, incompatibile con l'idea di una ricaduta occasionale nel reato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituisce il titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna; dalla sentenza non emergono ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta oltre al riferimento al reato in materia di stupefacenti.
recidiva
La Corte considera non censurabile la valutazione di merito che ha escluso la natura episodica della condotta e ha ritenuto la ricorrenza di una attività organizzata, rendendo non fondata la doglianza sull'esclusione della recidiva.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sulla recidiva è correttamente motivata quando il giudice di merito non si arresta al mero dato formale della ricaduta nel reato, ma valorizza elementi concreti che attestino un'attività non episodica e una maggiore capacità a delinquere.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del fatto, se la decisione di merito è sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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