Sentenza del 04/07/2022 n. 21128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2001 e 2002: i terreni erano denunciati come agricoli dai contribuenti ma il Comune li riteneva edificabili in base a una variante al PRG del 1998 che li inseriva in zona residenziale; la qualificazione era stata confermata da sentenza del TAR Veneto in un contenzioso amministrativo connesso.
La decisione
I contribuenti hanno depositato una memoria dichiarando venuto meno l'interesse ad agire in conseguenza della decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area e hanno rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata assentita (sottoscritta digitalmente dall'avvocato del Comune come accettazione). In considerazione della rinuncia il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Norma richiamata per le conseguenze processuali della rinuncia/abbandono del giudizio, secondo cui l'atto di rinuncia comporta l'estinzione del processo.
art. 390 c.p.c.
Richiamato in combinato disposto per il regime delle spese conseguenti all'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese processuali disposta contestualmente all'estinzione.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia all'azione perché è sopraggiunta una decisione amministrativa che rende priva di oggetto la controversia tributaria, il giudice civile/tributario dichiara l'estinzione del processo.
- La rinuncia formale del ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi delle norme di rito (art. 306 e ss. c.p.c.); il giudice può decidere sulla distribuzione o compensazione delle spese, spesso compensandole quando la rinuncia è determinata da sopravvenuti elementi di fatto o di diritto.
- È utile accertare la natura e la definitività della decisione amministrativa sopraggiunta (se ha efficacia di giudicato) prima di proseguire in sede giurisdizionale, perché può privare di interesse il ricorso tributario.
- La rinuncia deve essere documentata e sottoscritta formalmente; l'accettazione o presa d'atto da parte della controparte (qui manifestata tramite sottoscrizione digitale dell'avvocato comunale) contribuisce a evitare contestazioni sulla volontà delle parti e facilita la dichiarazione di estinzione.
- In casi analoghi è consigliabile valutare tempi e costi: la sopravvenuta decisione amministrativa può rendere preferibile la rinuncia rispetto alla prosecuzione del processo tributario, con conseguente possibile compensazione delle spese.
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