Cassazione Penale, Sentenza n. 01935/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GUP, deducendo l'inutilizzabilità e la nullità degli atti e delle dichiarazioni raccolte durante controlli amministrativi e fiscali effettuati dalla Guardia di Finanza (ispezioni/accertamenti svolti in veste formale di polizia amministrativa) una volta che, a loro avviso, erano già emersi indizi di reato. Contestano in particolare la violazione delle garanzie previste dagli artt. 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen. (mancata comunicazione della condizioni di indagato e della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti), nonché la nullità dei decreti di sequestro probatorio fondati sulle risultanze di tali ispezioni. Sostengono altresì che la successiva acquisizione documentale (estratti conto e atti) sarebbe viziata e che tali vizi avrebbero inciso sulla valutazione del fumus commissi delicti in relazione ai reati dichiarativi contestati (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA/IRES/IRPEF).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità delle censure: i ricorrenti non hanno indicato con specificità quali parti del processo verbale o quali atti sarebbero stati redatti dopo l'emersione degli indizi e non hanno dimostrato l'incidenza concreta dell'eventuale eliminazione di tali elementi sulla prova di resistenza. Il giudice di merito aveva basato il fumus dei reati dichiarativi principalmente sull'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e sugli estratti conto bancari acquisiti presso terzi (banche) con il loro consenso, elementi non affetti dalla presunta inutilizzabilità. Inoltre l'emissione del decreto che dispone il giudizio ha precluso la rinnovazione della questione sul fumus. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
I ricorrenti invocavano la violazione di tale disposizione per ottenere l'inutilizzabilità degli atti amministrativi: la Corte richiama che la deduzione di violazione deve essere specifica, indicando quali parti del processo verbale sono state redatte dopo l'emersione degli indizi e quali atti risultano così illegittimi; una deduzione generica è inammissibile
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle garanzie procedurali durante accertamenti amministrativi (diritto di assistenza del difensore): la Corte osserva che la mancata osservanza di tali garanzie può portare a inutilizzabilità, ma l'onere di specificare gli atti viziati e il loro effetto sul percorso probatorio grava sul ricorrente
art. 63 cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti in ordine all'assistenza e alle garanzie proceduralmente dovute: la Corte non ritiene decisiva la contestazione generica ove il giudice si sia fondato su elementi indipendenti e acquisiti regolarmente
art. 356 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente alle disposizioni sulle garanzie per chi è indagato: la mancata osservanza delle notifiche/avvisi implicati deve essere specificamente provata e collegata agli atti ritenuti illegittimi
artt. 237 e 354 cod. proc. pen.
Riferiti dagli odierni ricorrenti in relazione alle modalità di acquisizione dei documenti e alla presunta violazione delle garanzie: la Corte richiede specificità circa quali atti risultino affetti da vizio e quale incidenza abbiano sulla prova complessiva
art. 185 cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla nullità derivata dei decreti di sequestro probatorio: la Corte ricorda che per ottenere la declaratoria di nullità occorre precisare il vizio e dimostrarne la ricaduta sulle risultanze utili alla misura
art. 255 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; i ricorrenti contestavano i sequestri fondati su risultanze amministrative ritenute illecite, ma la Corte ha ritenuto che i documenti bancari acquisiti regolarmente consentivano comunque di determinare il fumus per i reati dichiarativi
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore per sostenere che il giudice della cautela deve compiere una propria valutazione; la Corte osserva però che l'adozione successiva di decreto che dispone il giudizio produce una verifica giurisdizionale che preclude la rinnovazione della questione sul fumus in sede di cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Una censura di inutilizzabilità o nullità derivata da violazioni procedurali agli atti amministrativi necessita di specificità: il ricorrente deve indicare esattamente quali parti degli atti sono viziati e perché
- Occorre dimostrare l'incidenza concreta dell'espunzione delle risultanze illegittime sulla prova di resistenza; se le residue prove sono sufficienti a sostenere il fumus, la misura cautelare può restare valida
- Documenti acquisiti presso terzi (es. estratti conto bancari ottenuti direttamente dalle banche) possono mantenere piena efficacia anche se altre acquisizioni presso la sede della società risultassero viziati
- La mancata osservanza delle garanzie difensive durante accertamenti amministrativi può comportare inutilizzabilità, ma l'onere probatorio e di specificazione grava sul soggetto che eccepisce il vizio
- L'emissione di un decreto che dispone il giudizio o il rinvio a giudizio comporta una verifica preventiva sulla consistenza dell'accusa e può precludere la rinnovazione in cassazione della questione relativa al fumus commissi delicti
- In sede di impugnazione è strategico collegare ogni vizio formale all'effetto pratico sul quadro probatorio complessivo: censure generiche o non demonstrate sono facilmente dichiarate inammissibili
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