Sentenza n. 1822/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento, divenuto esecutivo e passato in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Agrigento aveva condannato il Comune al pagamento di euro 3.589,53, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, spese della procedura monitoria e ulteriori accessori. Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo e nuovamente notificato all’amministrazione. Nonostante ciò, il Comune non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. È stato inoltre documentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione, era equiparabile a un giudicato e risultava regolarmente notificato. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al titolo, disponendo il pagamento delle somme dovute, degli interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese accessorie alla decisione esecutiva, se documentate. Ha escluso, invece, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive e non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. È stato assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Segretario Generale di Agrigento è stato nominato commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi contabili e materiali necessarie al pagamento; la mancanza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi ai provvedimenti del giudice ordinario equiparabili alle sentenze passate in giudicato; il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 D.L. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso esaminato il termine risultava decorso.
d.lgs. n. 231/2002
Costituisce il fondamento degli interessi moratori e del risarcimento riconosciuti nel decreto ingiuntivo eseguito mediante ottemperanza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini è equiparabile al giudicato ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
- La regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione consentono al creditore di chiedere l’ottemperanza quando l’amministrazione rimanga inerte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
- La mancanza di stanziamento di bilancio, l’esaurimento delle disponibilità finanziarie o l’indisponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione.
- Sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza le spese relative agli atti accessori funzionali alla decisione eseguita, se documentate; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive diverse dall’ottemperanza che siano risultate non satisfattive e non necessarie all’introduzione del giudizio.
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