Cassazione Penale, Sentenza n. 44978/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto che il termine di prescrizione decorra dal 21/04/2016 e, in assenza di sospensioni o atti interruttivi che ne abbiano sospeso il decorso, il termine per l'estinzione del reato è maturato il 21/10/2023. Pertanto ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione e €2.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I motivi principali erano: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del principio di uguaglianza (richiamando art. 3 Cost.) nonché insufficiente motivazione nella determinazione della pena, ai sensi degli artt. 132-133 c.p.; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p. (e correlata eccezione) per difetto di tempestività rispetto ai termini di prescrizione: la condotta ascritta risale al 21/04/2016 e, secondo la difesa, alla data della sentenza di secondo grado (21/12/2023) il reato risultava prescritto (termine prorogato di 7 anni e 6 mesi). Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma qualificante il reato di stupefacenti oggetto dell'imputazione; la questione di corretta riqualificazione e del relativo trattamento sanzionatorio è stata sollevata dal ricorrente ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito perché ha pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio rispetto ad altri coimputati; la Corte non ha deciso la questione di merito perché la prescrizione ha escluso l'ulteriore esame.
artt. 132-133 c.p.
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione quando la pena assegnata si discosta dal minimo edittale e alla valutazione dei criteri per la determinazione della pena; la doglianza sulla insufficiente motivazione è stata assorbita dalla declaratoria di prescrizione.
art. 129 c.p.p.
Citato dal ricorrente in relazione alla vicenda processuale e alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha comunque accertato autonomamente la decorrenza e la maturazione del termine prescrizionale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12009/2023
Pronuncia di rinvio/annullamento precedente richiamata nella vicenda: aveva inciso sulle questioni di riqualificazione della condotta, ma la successiva declaratoria di prescrizione resa dalla Corte di legittimità ha reso superfluo il riesame di tali aspetti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia definitiva, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Le questioni di merito relative a riqualificazione del reato o alla determinazione della pena (artt. 73 DPR 309/1990; artt. 132-133 c.p.) possono essere assorbite se intervenuta prescrizione: in tal caso il giudice non entra nel merito.
- La decorrenza della prescrizione parte dalla data della commissione del fatto (salvo sospensioni o atti interruttivi): è fondamentale verificare atti, provvedimenti e eventuali sospensioni per calcolare correttamente il termine prescrizionale.
- Quando si contesta una pena superiore al minimo edittale è necessario motivare puntualmente la scelta dei criteri attenuanti/agggravanti richiesti dall'art. 133 c.p.; tali censure restano rilevanti solo se la prescrizione non ha già estinto il reato.
- Differenze di trattamento tra coimputati richiedono giustificazioni concrete per non integrare una violazione del principio di uguaglianza; comunque, la declaratoria di prescrizione può rendere irrilevanti tali contestazioni.
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