Sentenza n. 1275/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso per l' annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/103994 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 07/10/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di diniego dell'autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 ottobre 2025, notificato il 26 novembre 2025, con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023 e ha negato l'autorizzazione all'ingresso. Il provvedimento era motivato dalla mancanza dei requisiti previsti per il rapporto di lavoro: l'asseverazione non era stata redatta da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e non era conforme al modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022; mancavano indicazioni sulla capacità economica dell'impresa, sui lavoratori interessati, sull'alloggio, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti e sull'attività svolta. Non risultavano inoltre prodotte la certificazione di idoneità alloggiativa o la relativa richiesta; il luogo di lavoro e l'alloggio indicati coincidevano; la richiesta del datore di lavoro non risultava indirizzata al Centro per l'impiego di Roma; mancava il timbro di ingresso sul passaporto necessario per verificare il rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche perché aveva trovato lavoro presso un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il requisito dell'asseverazione non fosse stato sanato neppure in giudizio. Ha inoltre valorizzato gli ulteriori accertamenti comunicati dalla Prefettura, dai quali risultava che l'impresa non aveva depositato bilanci dal 2021 né presentato dichiarazioni fiscali dal 2018, senza produrre documentazione idonea a superare gli altri motivi ostativi. Il Tribunale ha escluso che il reperimento di un'occupazione presso un diverso datore di lavoro imponesse il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché, in assenza di elementi contrari, doveva ritenersi originariamente carente anche il requisito reddituale del datore di lavoro. Diversamente opinando, il requisito reddituale minimo perderebbe ogni efficacia e sarebbe possibile aggirare la disciplina attraverso condotte fraudolente. Per il rilascio del permesso per attesa occupazione devono comunque sussistere, al momento dell'ingresso, i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore di lavoro originario; tale presupposto non ricorreva nella fattispecie. Il TAR ha altresì precisato che, al momento dell'ingresso, lo straniero non vanta un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno e che il nulla osta può essere revocato qualora siano accertate l'assenza dei requisiti legittimanti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 1 legge n. 12/1979
L'asseverazione, oltre a non essere compilata da un professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979
L'asseverazione richiesta per la procedura non era stata redatta da un professionista abilitato secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando, anche successivamente al rilascio, emerga l'originaria insussistenza dei requisiti normativi necessari, tra cui quelli relativi all'asseverazione e alla capacità economica del datore di lavoro.
- Il requisito dell'asseverazione non può ritenersi sanato in giudizio se il ricorrente non produce una documentazione conforme alle prescrizioni applicabili e non dimostra il superamento dei motivi ostativi contestati dall'Amministrazione.
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione non è dovuto quando, al momento dell'ingresso dello straniero, mancavano i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario, anche se lo straniero abbia successivamente trovato un diverso impiego.
- La previsione di un reddito minimo del datore di lavoro non può essere neutralizzata mediante il rilascio di un permesso per attesa occupazione in presenza di una carenza reddituale originaria, poiché ciò priverebbe il requisito di effettività e potrebbe favorire l'elusione della disciplina sull'ingresso per lavoro.
- Il titolare del nulla osta non vanta, al momento dell'ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno quando siano accertate l'assenza dei requisiti legittimanti e la conseguente possibilità di revoca del nulla osta.
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