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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35882/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società. Un lavoratore chiedeva l’ammissione di un credito per "premio di collaborazione" relativo a più annualità. Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento, aveva ammesso il credito in via privilegiata per gli anni 2013-2018 e in prededuzione per il 2019, ritenendo prevalente la clausola del contratto individuale che configurava il premio come attribuzione patrimoniale accessoria e incondizionata rispetto alla disciplina di un accordo sindacale aziendale successivo, peggiorativo, che subordinava invece l’erogazione al raggiungimento di un risultato ordinario di bilancio. Aveva inoltre escluso la prescrizione, facendo decorrere il termine solo dalla cessazione del rapporto, sul presupposto del venir meno della stabilità del rapporto dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sui rapporti tra contrattazione collettiva e individuale, sostenendo che il giudice avesse erroneamente attribuito prevalenza al contratto individuale nonostante la sopravvenuta disciplina collettiva aziendale; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando che il termine dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto per effetto della presunta perdita di stabilità del rapporto di lavoro a seguito della legge n. 92/2012.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che, quando una disciplina collettiva privatistica ne sostituisce un’altra di pari natura, la nuova disciplina si applica immediatamente e può introdurre modifiche anche peggiorative per i lavoratori, salvi i soli diritti quesiti; il divieto di deroga in peius ex art. 2077 c.c. opera nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale, non tra successivi contratti collettivi. Ha quindi ritenuto corretto il superamento della clausola individuale da parte dell’accordo collettivo aziendale sopravvenuto, pur giungendo comunque al rigetto della censura della società. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché, per i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto a tempo indeterminato, così come ridisegnato dalla riforma, non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    richiamato per la collocazione privilegiata del credito per premio di collaborazione ammesso allo stato passivo

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato per l’ammissione in prededuzione del credito relativo al 2019 nell’ambito dell’amministrazione straordinaria

  • art. 2077 c.c.

    il divieto di deroga in peius opera nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale; non impedisce la sostituzione di una disciplina collettiva privatistica con un’altra successiva di pari natura

  • art. 2113 c.c.

    ricordato a sostegno della tutela dei diritti indisponibili del lavoratore e della rilevanza delle rinunce e transazioni nei limiti di legge

  • art. 2948 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione dei crediti di lavoro periodici

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto

  • art. 18 L. n. 300/1970

    la riforma del sistema di tutele ad opera della legge n. 92/2012 è stata valorizzata per escludere un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto

  • L. n. 92/2012

    ha modificato il sistema di tutele nei licenziamenti, incidendo sul giudizio circa la stabilità del rapporto di lavoro ai fini della decorrenza della prescrizione

  • d.lgs. n. 23/2015

    menzionato insieme alla riforma del 2012 quale conferma della mancanza di un regime di stabilità piena del rapporto di lavoro

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base per il deposito di memoria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2077 cod. civ.

    citato in modo conforme a art. 2077 c.c. quale norma sul rapporto tra fonte individuale e collettiva

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 2935 c.c. per la decorrenza della prescrizione dei diritti di lavoro

Massime di principio

  • Nel conflitto tra contratto individuale di lavoro e contratto collettivo, il limite della non derogabilità in peius opera a tutela della fonte collettiva rispetto al singolo rapporto, ma non impedisce che un successivo contratto collettivo di pari natura sostituisca integralmente la disciplina previgente, anche se meno favorevole, salvo i diritti quesiti.
  • Le clausole di un contratto collettivo non si incorporano stabilmente nel contratto individuale come diritti definitivamente acquisiti: esse operano come fonte esterna di regolamento e possono essere superate da una disciplina collettiva successiva, nei limiti dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, quando il rapporto non è assistito da una stabilità piena e predeterminata, il termine prescrizionale dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorre dalla cessazione del rapporto.
  • La decorrenza della prescrizione va collegata alla possibilità effettiva di far valere il diritto: se la posizione del lavoratore non è protetta da un regime di stabilità tale da consentire l’azione senza timore di rappresaglie espulsive, la prescrizione non matura in costanza di rapporto.
  • Il giudice del merito che riconosca un credito retributivo o assimilato deve verificare sia il corretto rapporto tra fonti collettive e individuali sia l’eventuale incidenza della prescrizione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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