Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15366/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale con il quale in data 22 giugno 2023 la Commissione esaminatrice ha giudicato la non idoneità dell'odierno ricorrente; - del conseguente decreto di esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; - del bando di selezione, laddove prevede che il mancato superamento di un modulo, ancorché per un infortunio, sia motivo di giudizio di non idoneità e quindi causa di esclusione del candidato dalla selezione; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202311206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice il 22 giugno 2023 e conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; impugnazione anche del bando nella parte in cui prevedeva l'esclusione per il mancato superamento di un modulo, anche in caso di infortunio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione esaminatrice il 22 giugno 2023, il conseguente decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione e la previsione del bando che attribuiva effetto escludente al mancato superamento di un modulo anche quando dovuto a infortunio. Con nota depositata il 22 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese fossero compensate. La sentenza non esamina i motivi di illegittimità originariamente dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in conformità alla richiesta del ricorrente. Ha rilevato che il processo amministrativo, in forza del principio della domanda, resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, venuto meno l'interesse alla pronuncia di annullamento prima della decisione nel merito, il giudice non può procedere all'esame della controversia. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione nel merito, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; la disponibilità del processo amministrativo spetta alla parte che lo ha attivato.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

    La compensazione delle spese può essere disposta, in considerazione delle circostanze concrete, anche nei casi di rinuncia irrituale.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; se, prima della decisione nel merito, essa dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta, in considerazione delle circostanze del caso concreto, anche quando la definizione del giudizio dipenda da una rinuncia irrituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.