Ordinanza n. 4/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: - dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 60/100 del 1.8.2024 prot 2024006407 (all. 1), conosciuta solo a seguito di specifica richiesta di accesso e depositata nel giudizio d'appello di cui infra il 6 giugno 2025 modificata ed integrata sino a giugno 2025 (all. 2), avente ad oggetto: II° variante al nulla osta prot. 20210004933 del 15 luglio 2021. Progetto architettonico riguardante la realizzazione del complesso edilizio residenziale comprendente 4 ville monofamiliari autonome ed accorpate e numero 4 posti auto a cielo aperto da sorgere sul lotto di terreno edificabile sito nel Comune di San Gregorio di Catania prospiciente la via Luigi Capuana angolo via Vincenzo Bellini ricadente nel vigente PRG in zona “C 5” individuato in catasto al foglio 2 particella 1395”; - di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi gli atti di integrazione e modifica e le correzioni a detto atto e di quelli di cui in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica relativa alla seconda variante a un precedente nulla osta per la realizzazione di quattro ville monofamiliari e quattro posti auto nel Comune di San Gregorio di Catania, nonché permesso di costruire n. 3/2023
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza e il permesso di costruire comunale relativi alla realizzazione di un complesso residenziale. Prima della discussione di merito, tutte le parti costituite hanno presentato un'istanza congiunta di rinvio, motivata dalla necessità di proseguire trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia mediante accordo transattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza congiunta di rinvio. Ha ritenuto che la prosecuzione delle trattative transattive costituisca esigenza eccezionale idonea a giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il breve rinvio è stato considerato compatibile con la durata del giudizio e funzionale al migliore utilizzo delle risorse processuali, evitando un eventuale ulteriore intervento giurisdizionale qualora le parti raggiungano un accordo. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
consente la sospensione e il rinvio della trattazione della causa in ragione di esigenze eccezionali
La necessità di consentire la prosecuzione di trattative transattive, quando rappresentata congiuntamente dalle parti, può integrare un'esigenza eccezionale idonea a giustificare il rinvio della discussione.
Massime di principio
- La prosecuzione di trattative transattive tra le parti può integrare un'esigenza eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., tale da giustificare il rinvio della trattazione del giudizio, purché il differimento sia contenuto e non si ponga in sostanziale contrasto con la durata del processo.
- Il giudice amministrativo può accogliere un'istanza congiunta di rinvio quando il differimento sia funzionale alla possibile definizione bonaria della controversia e al migliore utilizzo delle risorse processuali.
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