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Risoluzione

Risoluzione n. 299 del 14/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un impianto di solar cooling su edificio esistente, la detrazione del 55% spetta solo per le spese direttamente riferibili ai pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, se conformi al decreto attuativo. Non è invece agevolabile l’intero impianto complessivo, né le spese relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale nel caso prospettato.

Detrazione 55% per pannelli solari e limiti per impianti di climatizzazione

Detrazione 55% per impianto solar cooling e pannelli solari

La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa alla possibilità di fruire della detrazione del 55% per un impianto di solar cooling da realizzare su un edificio esistente destinato a opificio. Il documento chiarisce l’ambito applicativo delle agevolazioni per il risparmio energetico previste dall’art. 1, commi 346 e 347, della legge n. 296 del 2006, come modificata dalla legge n. 244 del 2007.

Quesito posto dal contribuente

L’istante intende realizzare un impianto che consenta:

  • la produzione di acqua fredda per la climatizzazione estiva tramite acqua calda prodotta da pannelli solari;
  • l’integrazione al riscaldamento invernale mediante l’acqua calda dei pannelli solari;
  • la produzione di acqua calda ad uso sanitario, integrata dai pannelli solari.

Per l’impianto sono indicati vari componenti e macchinari, tra cui:

  • pannelli solari;
  • torre evaporativa;
  • gruppo ad assorbimento a bromuro di litio;
  • caldaia per l’integrazione;
  • chiller per l’integrazione;
  • tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, organi di controllo e comando, centraline e altri accessori/complementi necessari.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente ritiene che:

  • almeno la caldaia e i pannelli solari dovrebbero beneficiare della detrazione;
  • l’impianto, nel suo complesso, realizzi una riqualificazione energetica con fonte rinnovabile;
  • le spese per i pannelli solari sarebbero agevolabili ai sensi del comma 346 della legge n. 296 del 2006;
  • le spese per gli altri componenti dell’impianto sarebbero agevolabili ai sensi del comma 347 della medesima legge.

L’istante sostiene inoltre che la detrazione del 55% dovrebbe essere fruibile nei modi, tempi e limiti previsti dalla legge finanziaria 2007 e dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 ha introdotto una detrazione IRPEF del 55% per le spese sostenute nel 2007 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

La legge n. 244 del 2007:

  • ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2010;
  • ha esteso il beneficio a specifiche spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286).

Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, successivamente modificato il 7 aprile 2008, quale regolamentazione di dettaglio della materia.

Chiarimenti sulla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

L’Agenzia osserva che, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, l’agevolazione è applicabile anche alle spese per la sostituzione, intera o parziale, di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Tuttavia, la detrazione per questa tipologia di intervento è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto attuativo previsto dal comma 21 della legge finanziaria 2008, che al momento della risoluzione non risulta ancora adottato. Per tale ragione, l’Agenzia ritiene che non sia possibile individuare in via interpretativa quali impianti di climatizzazione possano rientrare nell’agevolazione.

Regole applicabili ai pannelli solari

Per i pannelli solari, l’agevolazione spetta solo se:

  • sono destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario;
  • rispondono alle caratteristiche tecniche previste dal decreto di attuazione.

In tale ipotesi, sono agevolabili, ai sensi dell’art. 3 del decreto citato:

  • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze;
  • anche le installazioni in integrazione con l’impianto di riscaldamento.

Esito del parere

L’Agenzia conclude che:

  • l’intervento complessivo di solar cooling non consente di fruire della detrazione del 55% sull’intero impianto;
  • il beneficio spetta eventualmente solo per le spese direttamente riconducibili ai pannelli solari impiegati per la produzione di acqua calda, purché conformi al decreto del 19 febbraio 2007;
  • non viene riconosciuta l’agevolazione per le ulteriori componenti dell’impianto nell’ambito del caso prospettato.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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