Risoluzione n. 302 del 15/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le prestazioni previdenziali integrative del trattamento di quiescenza del personale della Banca d’Italia rientrano nel perimetro della previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 124/1993 e, per la quota maturata fino al 31 dicembre 2000, beneficiano della tassazione con base imponibile ridotta all’87,50%.
Tassazione agevolata all’87,50% delle prestazioni del TQP della Banca d’Italia
Tassazione delle prestazioni del Trattamento di Quiescenza del Personale della Banca d’Italia
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dalla Banca d’Italia nell’ambito del proprio Trattamento di Quiescenza del Personale (TQP). Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di assoggettare tali prestazioni, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, alla tassazione con base imponibile ridotta all’87,50%.
Quadro del trattamento di quiescenza (TQP)
Il documento descrive il TQP come un trattamento previsto dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia per i dipendenti assunti fino al 27 aprile 1993. Esso consiste in erogazioni in forma di capitale e di rendita, a carico della Banca, aggiuntive rispetto alle prestazioni previste dalla disciplina generale dell’assicurazione sociale obbligatoria.
Tra le componenti del trattamento è compresa una pensione diretta integrativa di quella erogata dall’INPS nell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. A garanzia del trattamento integrativo, la Banca iscrive in bilancio appositi accantonamenti, le cui attività sono contabilizzate separatamente e vincolate alla specifica destinazione prevista dal Regolamento.
Natura della forma pensionistica
La Banca d’Italia rappresenta che la forma pensionistica in esame non integra un patrimonio di destinazione separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 c.c., poiché i beni destinati al finanziamento del TQP restano giuridicamente intestati alla Banca, sono inclusi nello stato patrimoniale e i relativi proventi confluiscono direttamente nel conto economico dell’Istituto.
Si tratta inoltre di una forma pensionistica a prestazioni definite, priva di posizioni individuali riferibili ai singoli dipendenti. L’obbligo di corrispondere le prestazioni grava direttamente sulla Banca.
Evoluzione normativa richiamata nel documento
Il documento ricostruisce il quadro normativo rilevante in materia di previdenza complementare e trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca d’Italia.
- Il D.lgs. n. 124/1993, art. 3, comma 2, prevede che per il personale delle amministrazioni pubbliche, tra cui la Banca d’Italia, le forme pensionistiche complementari possano essere istituite mediante contratti collettivi o secondo regolamenti interni.
- L’art. 18 del medesimo decreto disciplina le forme pensionistiche preesistenti alla legge n. 421/1992, introducendo deroghe rispetto al regime generale.
- Il D.lgs. n. 563/1996 stabilisce che per i lavoratori assunti dal 28 aprile 1993 si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 124/1993, mentre per gli assunti prima di tale data, ai quali si applica il TQP, sono dettati alcuni principi di armonizzazione con la riforma previdenziale.
- L’art. 59 della legge n. 449/1997 equipara i requisiti di accesso al TQP a quelli previsti per l’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.
Sulla base di tale quadro, il trattamento integrativo della Banca d’Italia viene qualificato come forma pensionistica preesistente finalizzata a garantire prestazioni definite in aggiunta al trattamento obbligatorio.
Posizione iniziale della Banca d’Italia sul regime fiscale
La Banca d’Italia riferisce di non avere inizialmente applicato al TQP l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 14 del D.lgs. n. 124/1993 per i fondi di previdenza complementare.
Il ragionamento seguito era il seguente:
- fino al 2000, per i fondi interni privi di personalità giuridica, l’imposta sostitutiva era dovuta solo se il fondo costituiva un patrimonio di destinazione separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 c.c.;
- poiché i beni a garanzia del TQP non costituivano un patrimonio autonomo e separato ma restavano intestati alla Banca, non si ritenevano integrati i presupposti dell’imposta sostitutiva;
- dal 1° gennaio 2001, a seguito del D.lgs. n. 47/2000, il nuovo prelievo sostitutivo dell’11% non sarebbe comunque stato dovuto, in quanto il regime introdotto non si applica alle forme pensionistiche a prestazioni definite prive di posizioni individuali, come chiarito dalla circolare n. 78/2001.
Di conseguenza, la Banca riteneva applicabile la tassazione delle prestazioni solo sugli eventuali contributi dedotti.
Questione sulla riduzione della base imponibile all’87,5%
Un ulteriore profilo riguarda le prestazioni erogate in forma di rendita. La Banca d’Italia non aveva inizialmente applicato la riduzione della base imponibile all’87,5%, prevista dall’art. 48, comma 7-bis, del TUIR, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
La ragione era che tale abbattimento era considerato giustificato dal recupero forfetario della tassazione già subita dai fondi pensione, sia tramite ritenute sui redditi di capitale, sia tramite imposta sostitutiva. Poiché il TQP non era stato soggetto a tali prelievi, la Banca riteneva corretta l’imposizione per il 100% dell’ammontare erogato.
Il documento richiama anche la risoluzione n. 295/2002, con cui l’Agenzia aveva limitato l’abbattimento alla prestazioni di forme pensionistiche configurabili come fondi integrativi vigilati dalla COVIP.
Nuovo orientamento interpretativo e quesito
La Banca d’Italia segnala che orientamenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 25/2006, hanno recepito l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la tassazione con base imponibile ridotta all’87,5% si applica a tutte le forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, senza esclusioni.
Alla luce di ciò e delle richieste pervenute dai percettori delle prestazioni, la Banca chiede se, in qualità di sostituto d’imposta, debba ora applicare le ritenute sull’87,5% delle prestazioni pensionistiche erogate, limitatamente alla parte maturata fino al 31 dicembre 2000.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Banca d’Italia sostiene che il TQP sia una forma di previdenza complementare integrativa preesistente alla legge n. 421/1992, caratterizzata da specialità e autonomia ordinamentale.
Pur osservando che alcune pronunce giurisprudenziali e i nuovi orientamenti amministrativi si riferiscono espressamente a fondi interni istituiti presso enti di cui alla legge n. 70/1975, e non direttamente al TQP, la Banca ritiene che la portata generale delle affermazioni della Cassazione porti ad applicare la tassazione agevolata a tutte le forme di previdenza integrativa, nessuna esclusa.
Conseguentemente, l’Istituto ritiene corretto operare, come sostituto d’imposta, il prelievo alla fonte sull’87,5% delle prestazioni erogate per la quota maturata fino al 31 dicembre 2000, procedendo anche alla quantificazione della parte imponibile per i pensionati che non abbiano maturato l’intera pensione integrativa entro tale data.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2000, ricordando che l’art. 48-bis, ora art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993.
Tali prestazioni costituivano reddito per il 87,50% dell’ammontare lordo corrisposto. La ratio dell’agevolazione era evitare la doppia imposizione, poiché i fondi pensione soggetti al D.lgs. n. 124/1993 erano a loro volta assoggettati a imposta sostitutiva nella fase di accumulo.
Dal 1° gennaio 2001, il D.lgs. n. 47/2000 ha introdotto nuove regole applicabili ai montanti maturati da tale data in poi; pertanto, la tassazione all’87,50% continua ad applicarsi alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, anche se erogate successivamente.
Inquadramento del TQP nel sistema della previdenza complementare
Il punto decisivo, secondo l’Agenzia, è stabilire se il trattamento integrativo della Banca d’Italia rientri nel complessivo ambito applicativo della previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. n. 124/1993.
L’Agenzia osserva che:
- il TQP è una forma pensionistica preesistente, diretta a garantire prestazioni previdenziali aggiuntive rispetto al trattamento di base;
- l’art. 18 del D.lgs. n. 124/1993 disciplina proprio le forme complementari già istituite alla data della legge delega n. 421/1992;
- il comma 3 dello stesso art. 18 contempla forme preesistenti istituite all’interno di enti pubblici anche economici che esercitano controlli in materia di tutela del risparmio, valutaria o assicurativa.
Tali forme sono esonerate da alcuni obblighi organizzativi e gestionali e non sono soggette alla vigilanza COVIP, ma ciò non esclude la loro natura di forme di previdenza complementare. La norma di raccordo viene invece letta come un riconoscimento espresso di questa natura complementare, pur con peculiarità di funzionamento.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d’Italia come componente del TQP si colloca nel settore della previdenza complementare delimitato dal D.lgs. n. 124/1993 ed è quindi soggetto alla relativa disciplina.
Ne consegue che, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni integrative corrisposte dalla Banca d’Italia possono beneficiare della tassazione agevolata con base imponibile ridotta all’87,50%.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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